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Il contratto di associazione in partecipazione può essere risolto per grave inadempimento, laddove l’associante esegua prelievi di somme per esigenze personali – tanto da compromettere la redditività dell'impresa - e ometta di destinare all’azienda l’apporto dell’associato nonché di esibire a quest’ultimo i documenti contabili e il rendiconto.
È quanto emerge dalla lettura della Sentenza n. 10496/2020 della Corte di Cassazione – Prima Sezione civile.
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