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Il bancario non può essere licenziato per il mero fatto di avere acceduto a file contenenti dati rilevanti per la Banca e non di sua competenza. L’omessa predisposizione di misure di sicurezza imputabile alla Banca stessa, riduce la gravità della condotta non autorizzata del dipendente e nei confronti di questo non è giustificata la massima sanzione disciplinare quando i dati non stati clonati o, comunque, di essi non è stato fatto nessun uso indebito.
(prezzi IVA esclusa)