Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
In ipotesi di accertata nullità del trasferimento d’azienda e della cessione di ramo d'azienda, l'obbligazione del cedente, il quale non provveda al ripristino del rapporto di lavoro, va qualificata come risarcimento del danno da commisurare alle retribuzioni non erogate, detratto – se del caso - il cosiddetto aliunde perceptum.
(prezzi IVA esclusa)