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L’art. 26 del D.lgs. n. 151/2015, che disciplina le dimissioni telematiche e la facoltà del lavoratore di revocarle entro sette giorni, trova applicazione anche alle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, non essendo prevista alcuna deroga normativa in tal senso. La revoca tempestiva delle dimissioni rende l’atto privo di effetti, con conseguente ripristino integrale del rapporto di lavoro, inclusa la prosecuzione della fase di prova.
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