25 settembre 2025

Dimissioni in prova: revoca valida entro 7 giorni e rapporto di lavoro ripristinato

La disciplina sulla revoca delle dimissioni si applica integralmente anche al periodo di prova. La Cassazione smentisce la Circolare ministeriale.

GiusLavoro n. 33 - 2025
Autore: Paola Mauro

Provvedimento: Cass., Sez. IV civ. – L, ordinanza 11/09/2025 n. 24991

Caso: Rapporto di lavoro - Periodo di prova - Facoltà di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione del modello telematico – Sussistenza.

Riferimenti normativi: Art. 26, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Premessa

L’art. 26 del D.lgs. n. 151/2015, che disciplina le dimissioni telematiche e la facoltà del lavoratore di revocarle entro sette giorni, trova applicazione anche alle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, non essendo prevista alcuna deroga normativa in tal senso. La revoca tempestiva delle dimissioni rende l’atto privo di effetti, con conseguente ripristino integrale del rapporto di lavoro, inclusa la prosecuzione della fase di prova.

È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 24991/2025 della Corte di cassazione (Sez. IV civ. - L), depositata l’11 settembre.

Il caso: dimissione rassegnate il giorno successivo all’assunzione e poi revocate

La vicenda riguarda un lavoratore di Trenitalia che, assunto il 4 settembre 2019, ha rassegnato le dimissioni il 5 settembre, salvo poi revocarle il 12 settembre dello stesso anno.

Il Tribunale di Pescara ha riconosciuto la validità della revoca, ordinando la reintegrazione in servizio, ma senza riconoscere retribuzioni nel periodo intermedio, poiché il rapporto andava ripristinato nella fase originaria, cioè durante il periodo di prova.

Successivamente la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la decisione, ritenendo che i rapporti in prova non siano esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 26 del D.lgs. n. 151/2015, che consente la revoca delle dimissioni entro sette giorni.

Nel dettaglio, la Corte di secondo grado, condividendo l’iter del Giudice di primo grado, ha ritenuto che l'art. 26 D.lgs. n. 151/2015 escluda espressamente la sua applicabilità solo per il lavoro domestico, le dimissioni in sedi protette e i rapporti con le pubbliche amministrazioni, senza menzionare il periodo di prova. Ha concluso, quindi, che il legislatore non ha inteso differenziare i rapporti in regime di libera recedibilità, e che i commi 7 e 8-bis devono configurarsi quali eccezioni di stretta interpretazione.

Ebbene, Trenitalia ha proposto ricorso in Cassazione e - in sintesi – ha sostenuto che, come chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 2016, la norma non può applicarsi alle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova e che, comunque, in caso di invalidità o inefficacia delle dimissioni in periodo di prova, spetterebbe al lavoratore solo il risarcimento del danno e non la reintegrazione.

La Cassazione ha respinto il ricorso.

Vediamo perché.

A fronte di una revoca tempestiva le dimissioni si considerano come mai avvenute

Innanzitutto, gli Ermellini hanno ritenuto non applicabile al caso di specie la Circolare ministeriale del 2016, in quanto introduttiva di un'ipotesi derogatoria alla norma primaria.

Hanno ricordato, in proposito, che:

  • le Circolari ministeriali costituiscono atti interni all'Amministrazione, diretti a uniformare l'azione degli organi amministrativi subalterni, ma non creano diritto e non possono limitare il cittadino o vincolare l'interpretazione giudiziale.

Il Supremo Collegio ha poi osservato:

  • che l’art. 26 del D.lgs. 151/2015 mira a contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” e non distingue tra rapporti in prova e rapporti già consolidati;
  • pertanto, la revoca è valida anche se le dimissioni sono state date nel periodo di prova;
  • la revoca efficace rende le dimissioni come mai avvenute, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro nella sua interezza, compreso il periodo di prova non ancora svolto;
  • non si tratta di illegittimità di recesso (che darebbe diritto solo al risarcimento), bensì di un atto unilaterale validamente revocato.

L'ordine di ripristino del rapporto di lavoro in prova – spiegano, in particolare, gli Ermellini«non pregiudica la facoltà delle parti di valutare la reciproca convenienza al termine dell'esperimento, una volta che esso abbia avuto una durata sufficiente. La giurisprudenza citata da parte ricorrente (Cass. n. 31159 del 2018 e Cass. n. 29208 del 2019) si riferisce ai casi di accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso datoriale durante il periodo di prova, in cui non trova applicazione la disciplina dei licenziamenti individuali, bensì lo speciale regime del recesso in prova. Nel caso di specie, invece, si discute dell'efficacia di una revoca delle dimissioni da parte del lavoratore tempestivamente comunicata ai sensi di una norma speciale che rende la dichiarazione di dimissioni priva di effetti, ripristinando la situazione ex ante. Non si configura, pertanto, una illegittimità del recesso che generi un diritto al risarcimento del danno, ma una revoca che elimina l'atto stesso delle dimissioni. Non coglie nel segno l'argomentazione secondo cui il periodo di prova sarebbe già scaduto al momento dell'instaurazione del giudizio. Il periodo di prova è, infatti, ancorato ad un arco temporale ed è destinato all'effettivo esperimento, talché, se interrotto illegittimamente o inefficacemente, deve essere ripristinato, permettendo al lavoratore di completare tale periodo.»

In conclusione, la Suprema Corte ha confermato che il lavoratore, nel caso di specie, aveva diritto a riprendere il servizio, completando la prova, e pertanto ha condannato la Datrice di lavoro al pagamento delle spese processuali.

In sintesi:

  • Ambito di applicazione dell’art. 26 D.lgs. n. 151/2015

Le eccezioni previste dal legislatore (ad esempio lavoro domestico, dimissioni o risoluzioni consensuali in sede protetta) sono tassative.

Il periodo di prova non rientra tra queste. Pertanto, non è ammesso introdurre una deroga “interpretativa” come quella di cui alla Circolare n. 12/2016 del Ministero del Lavoro.

  • Natura della revoca

La revoca entro i 7 giorni riporta il rapporto “in vita”, come se le dimissioni non fossero mai state rassegnate.

Vale sia durante la prova che dopo: lo scopo della norma è combattere le dimissioni “in bianco”, e questa tutela sarebbe vanificata se la revoca non producesse effetti ripristinatori.

  • Compatibilità con il patto di prova

Il periodo di prova ha una logica autonoma (verifica della reciproca convenienza).

L’applicazione dell’art. 26 non la compromette: il datore mantiene la libertà di recedere in prova dopo un tempo congruo.

Quindi il ripristino del rapporto non impedisce l’esercizio del diritto di recesso legato alla prova.

  • Conseguenza pratica

Alla revoca tempestiva delle dimissioni segue la ricostituzione del rapporto.

Non è corretto limitarla a un diritto al risarcimento pari al residuo della prova.

Caso pratico

Il Sig. Bianchi viene assunto da una Banca il 1° settembre 2025 con un contratto a tempo indeterminato che prevede un periodo di prova di 6 mesi.

Dopo pochi giorni, il 3 settembre 2025, il Sig. Bianchi presenta le dimissioni in via telematica perché ha ricevuto un’altra offerta. Tuttavia, ci ripensa e il 10 settembre 2025 - entro i 7 giorni previsti dall’art. 26 D.lgs. n. 151/2015 - invia la revoca delle dimissioni sempre tramite la piattaforma telematica.

Dal canto suo la Banca non riaccoglie il Sig. Bianchi in servizio.

Ebbene, il Sig. Bianchi potrà rivolgersi al Giudice, la cui decisione potrà essere la seguente:

  • Il rapporto di lavoro deve considerarsi come mai interrotto perché la revoca è valida ed efficace anche durante il periodo di prova.
  • Il Sig. Binchi deve essere riammesso al lavoro e riprendere il suo periodo di prova, che non può dirsi già consumato.
  • Il Sig. Binchi non ha diritto a tutte le retribuzioni nel frattempo, ma solo alla riammissione con continuità del rapporto.

L’esperto risponde

Quesito n. 1

Durante il periodo di prova un lavoratore può revocare le proprie dimissioni?

Sì. L’art. 26 del D.lgs. n. 151/2015, che consente di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, si applica anche al periodo di prova. La revoca tempestiva rende le dimissioni inefficaci e ripristina il rapporto di lavoro, inclusa la prosecuzione della prova.

Quesito n. 2

Quali sono le eccezioni previste alla revoca delle dimissioni entro 7 giorni dalla data di invio telematico?

Le uniche eccezioni riguardano il lavoro domestico, le dimissioni o risoluzioni consensuali rese in sede protetta e i rapporti con le pubbliche amministrazioni. Il periodo di prova non rientra tra queste eccezioni.

Quesito n. 3

Cosa accade se il lavoratore revoca le dimissioni durante il periodo di prova?

Il rapporto di lavoro deve essere considerato come mai interrotto. Il lavoratore rientra in servizio e riprende la prova dal punto in cui era stata interrotta. Non ha però diritto alla retribuzione per il periodo intermedio, ma alla sola continuità del rapporto.

Per sbloccare i contenuti, Abbonati ora o acquistali singolarmente.
  • Dimissioni revocabili anche durante il periodo di prova (PDF) (219 kB)
  • Infografica - Dimissioni revocabili anche durante il periodo di prova (508 kB)
Dimissioni revocabili anche durante il periodo di prova
€ 4,00

(prezzi IVA esclusa)

 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy