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Non può essere accolta la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di retribuzioni e contributi in virtù di un contratto simulato di lavoro subordinato che abbia avuto come unico scopo quello di costituire una fittizia posizione presso l’I.N.P.S. Ai sensi dell’articolo 2035 del Codice civile, “Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.” Secondo la Cassazione, chi abbia versato una somma di denaro al solo fine di garantire una posizione contributiva a un soggetto che non ne aveva diritto, non è ammesso a ripetere la prestazione, perché detta finalità costituisce offesa al “buon costume”. (Nella fattispecie, la S.C. ha definitivamente respinto la domanda diretta a far accertare la simulazione assoluta e quindi la nullità del rapporto di lavoro instaurato tra un libero professionista e la sua ex moglie).
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