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La cartella di pagamento in materia di contributi previdenziali non soddisfa l’obbligo di motivazione ed è, pertanto, passibile di annullamento ad opera del Giudice, quando il mero richiamo al contenuto dei D.M. 10 e ai codici tributo rende obiettivamente difficoltoso al Datore di lavoro comprendere le ragioni della pretesa dell’I.N.P.S.
(prezzi IVA esclusa)