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In tema di restitutio in integrum stipendiale, la P.A. non è tenuta a corrispondere gli assegni arretrati relativi al periodo in cui il lavoratore è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere. Vale il principio generale secondo cui, quando il prestatore non adempia all’obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell’adempimento dell’obbligazione di corresponsione della retribuzione.
È quanto emerge da una recente pronuncia della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)