18 luglio 2022

Diniego su istanza di accertamento tecnico preventivo. Rimedi impugnatori

Non è possibile la proposizione del ricorso straordinario in Cassazione

GiusLavoro n. 42 - 2022

Autore: Paola Mauro
La Corte di Cassazione ha affermato che «In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto».

Indice argomenti

  • Premessa
  • Il recente chiarimento della S.C
  • Il caso deciso
  • Novità della questione
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  • Diniego su istanza di accertamento tecnico preventivo. Rimedi impugnatori (297 kB)
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