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La Corte di Cassazione ha stabilito che non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che rifiuti di prendere servizio in una sede di lavoro diversa da quella nella quale avrebbe dovuto essere riassunto, per effetto della conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, in assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive giustificative, dovendosi qualificare grave l'inadempimento datoriale in quanto lesivo degli interessi anche personali e familiari del lavoratore.
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