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Il direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola (D.S.G.A.) non può utilizzare le somme destinate al pagamento dell'Irap e dell'Irpef per altri fini istituzionali. Se lo fa, si giustifica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. È quanto emerge da una sentenza pubblicata lo scorso 21 febbraio dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
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