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Stando a una recente sentenza del TAR per la Toscana, relativa al personale in servizio dell’Arma dei Carabinieri, il beneficio dell'assegnazione temporanea a un ufficio della provincia o della regione in cui è localizzata l’abitazione familiare, previsto dall’articolo 42-bis del D.lgs. n. 251 del 2001 per il genitore con figli minori fino a tre anni di età, può essere riconosciuto anche a fronte di una situazione di carenza di organico nella sede di attuale appartenenza del richiedente, salvo casi o esigenze eccezionali, che spetta all’Amministrazione dimostrare.
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