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Il licenziamento intimato al dipendente pubblico, con riferimento alla condotta di falsa attestazione della presenza in servizio, può essere confermato dal Giudice dell’impugnazione sulla scorta delle emergenze istruttorie desunte dall’ordinanza del G.I.P., in quanto nei giudizi civili non è soltanto il giudicato penale ad assumere rilevanza.
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