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L’I.N.P.S. deve esaminare la domanda amministrativa riguardante l’indennità di accompagnamento anche qualora essa sia carente, in quanto nel modulo predisposto dallo stesso Istituto non è stata barrata la specifica casella che individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del beneficio. Si tratta, infatti, di un adempimento che non è richiesto dalla legge ai fini del regolare svolgimento del procedimento amministrativo, e va escluso che l’ente di previdenza possa introdurre di propria iniziativa cause d’improcedibilità o d’improponibilità in materia coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.
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