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Il termine semestrale di decadenza di cui all’articolo 42, comma 3, del D.L. n. 269/03, per la proposizione della domanda giudiziale in materia di benefici concernenti l'invalidità civile, non trova applicazione con riguardo alla comunicazione di sospensione del pagamento della pensione di inabilità, a causa della percezione di un reddito superiore al limite di legge oppure della mancata presentazione dell'assistito alle visite di revisione.
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