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L’Ordinanza n.1195 del 20 gennaio 2026 della Corte di Cassazione trae origine dal ricorso di un dipendente bancario che, a seguito di una serie di riorganizzazioni aziendali, ha visto le proprie mansioni svuotarsi progressivamente di contenuto, passando da ruoli di responsabilità nel recupero crediti a compiti meramente esecutivi. Sebbene l’inquadramento formale fosse rimasto invariato, i giudici hanno ravvisato un demansionamento causato dalla perdita di autonomia decisionale e dal venir meno del potere di coordinamento. L’analisi che segue si concentra sui tre pilastri giuridici consolidati dalla pronuncia: in primis, il superamento dell'equivalenza formale a favore di un’aderenza concreta alla professionalità acquisita; in secondo luogo, la valorizzazione della visibilità esterna del danno come parametro oggettivo di pregiudizio; infine, l'utilizzo delle presunzioni semplici per la liquidazione equitativa del danno alla professionalità.
Il primo nodo giuridico affrontato dalla Suprema Corte riguarda la natura dell’indagine che il giudice è tenuto a compiere per accertare il demansionamento. La pronuncia chiarisce che l'equivalenza delle mansioni non può essere risolta attraverso un mero automatismo basato sull’inquadramento formale o sulla categoria di appartenenza previsti dalla contrattazione collettiva, sia essa nazionale o aziendale.
Nel caso in esame, la Corte ha respinto la tesi secondo cui il rispetto delle declaratorie contrattuali fosse sufficiente a escludere la dequalificazione; per converso, viene sancito che l’analisi deve spostarsi sul piano dell’effettività, verificando se il nuovo incarico sia coerente con la storia professionale del lavoratore e capace di preservarne il valore. I giudici di legittimità hanno infatti precisato che “Nell’indagine sull’equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali”.
Tale principio assume una valenza universale, superando la distinzione tra ruoli di coordinamento e ruoli tecnici e riconducendo il discrimine nella conservazione di un nucleo di autonomia e decisionalità: quando la nuova assegnazione comporta uno svuotamento delle responsabilità, si configura una lesione del diritto alla professionalità. La pronuncia è perentoria nel sottolineare che il dato concreto prevale su quello astratto: “Pur consentendo in astratto i ruoli professionali una progressione maggiore di quelli gestionali, è altrettanto evidente che, nel caso concreto, gli incarichi del lavoratore siano andati progressivamente svuotandosi di contenuto professionale, di autonomia e di specializzazione”.
In definitiva, l’Ordinanza conferma che l'autonomia datoriale trova un limite invalicabile nel patrimonio professionale maturato e non è sufficiente che il nuovo ruolo sia formalmente compatibile con il livello se, nella pratica, esso priva il lavoratore di quel potere decisionale e di quelle competenze che ne definiscono l'identità nel contesto lavorativo.
Il potere del datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni del dipendente, il cosiddetto ius variandi, ha subito una profonda trasformazione con la riforma del Jobs Act (D.Lgs. 81/2015). La novità principale risiede nell’abbandono del rigido concetto di equivalenza sostanziale a favore di un criterio di mobilità orizzontale più fluido. Oggi, infatti, la norma stabilisce che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Questo passaggio segna il passaggio a un'equivalenza formale secondo cui il datore può spostare il lavoratore tra compiti diversi, purché catalogati nello stesso livello contrattuale.
La riforma ha inoltre introdotto la possibilità di un demansionamento lecito consistente in una mobilità verticale discendente applicabile a casi circoscritti. L’Art. 2103 c.c. prevede infatti che “in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”, garantendo comunque al dipendente la conservazione del trattamento retributivo precedente.
L’Ordinanza n. 1195/2026 si inserisce in questo quadro normativo e ribadisce che la maggiore flessibilità concessa dalla riforma non deve tradursi in un potere di annientamento del bagaglio professionale. Nel caso del dipendente bancario, il passaggio da ruoli decisionali a compiti meramente esecutivi è stato sanzionato nonostante l'invarianza del livello. I giudici hanno chiarito che, sebbene la legge consenta oggi la mobilità tra mansioni dello stesso livello, resta nullo ogni atto che determini uno svuotamento del nucleo essenziale della professionalità acquisita. Il limite invalicabile rimane la dignità del lavoratore, poiché, ai sensi dell'ultimo comma della norma, “salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
Il profilo di maggiore interesse dell’Ordinanza n.1195/2026 risiede nel rilievo conferito alla dimensione esterna e relazionale della dequalificazione. La Corte non limita la propria analisi alla mera perdita di mansioni tecniche ma valorizza il ruolo della visibilità esterna del demansionamento come parametro oggettivo per accertare l'esistenza di un danno risarcibile. Il venir meno del potere di coordinamento sul personale non è, dunque, un fatto puramente organizzativo ma un evento che incide direttamente sullo status del lavoratore.
Nell'esaminare il percorso del dipendente, i giudici evidenziano come la privazione di ruoli gestionali, in assenza di incarichi compensativi di elevato contenuto strategico, determini un danno palese sia all'interno dell'ufficio sia nel mercato del lavoro. La Cassazione sposa tale visione affermando che “Va condiviso il convincimento [...] sulla 'visibilità del demansionamento', avendo il lavoratore perso ogni potere decisionale, di coordinamento e di controllo di altro personale; [...] se è vero che in astratto i ruoli professionali consentono una progressione maggiore di quelli gestionali, è altrettanto evidente che, nel caso concreto, gli incarichi siano andati progressivamente svuotandosi”.
Questo passaggio evidenzia che il danno alla professionalità ha una componente sociale ineludibile in quanto la dequalificazione si traduce in un segnale di arresto della carriera che si riverbera anche sulle future possibilità lavorative del prestatore e che verranno inevitabilmente a contrarsi. Tale pregiudizio è ulteriormente aggravato dal confronto con i colleghi, un indice fattuale che la Corte utilizza per consolidare il ragionamento presuntivo: “È un fatto che nessuna progressione sia stata a lui riconosciuta, diversamente dai due colleghi che operavano con lui presso il centro recupero crediti; [...] la sussistenza di un danno risarcibile emerge con chiarezza dall’esame del percorso lavorativo poiché gli incarichi siano andati progressivamente svuotandosi di contenuto professionale”.
Il principio che ne deriva è di fondamentale importanza: il risarcimento del danno da demansionamento non tutela solo la capacità di fare ma anche la posizione del soggetto nel contesto: la visibilità della perdita di autorità e il confronto con la crescita professionale dei pari grado diventano indici presuntivi di un impoverimento del bagaglio professionale e della futura ricollocabilità e rendendo superfluo, in tali casi, l'onere di una prova analitica del danno patrimoniale.
Uno degli aspetti più complessi nel contenzioso sul demansionamento riguarda la prova del danno. L'ordinanza 1195/2026 conferma il consolidato orientamento secondo cui il danno alla professionalità non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dal lavoratore coerentemente con quanto statuito dall’ art. 2697 c.c. secondo cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Tuttavia, data la natura spesso immateriale del pregiudizio, la Corte valorizza l'utilizzo delle presunzioni semplici secondo l’art. 2729 c.c. che afferma “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”. Applicato al caso in rassegna, la normativa richiamata riconosce la facoltà al giudice di risalire al fatto ignoto, ovvero l'esistenza di un danno patrimoniale o alla vita professionale, partendo da fatti noti e oggettivi: la lunga durata del demansionamento, la qualità delle mansioni precedentemente svolte rispetto a quelle attuali e la perdita di potere decisionale sono stati infatti considerati indici “gravi, precisi e concordanti”. Il ragionamento presuntivo permette quindi di trasformare dati di fatto, come la perdita del coordinamento di altri addetti, nella prova giuridica di un impoverimento professionale risarcibile.
L'ultimo pilastro della pronuncia riguarda il regime probatorio e le modalità di calcolo del risarcimento. La Corte di Cassazione ribadisce che, sebbene il danno da demansionamento non possa considerarsi in re ipsa, il giudice di merito ha la facoltà di desumerne l'esistenza e l'entità attraverso un ragionamento presuntivo basato su elementi gravi, precisi e concordanti ricavati dal contesto fattuale.
Il principio cardine espresso dai giudici di legittimità stabilisce che la prova del danno può essere legittimamente fondata su indici oggettivi quali la durata della condotta dequalificante, l’obsolescenza delle competenze e la perdita di opportunità. In tal senso, gli ermellini statuiscono che “In tema di dequalificazione professionale il giudice di merito può desumere l’esistenza del danno, avente natura patrimoniale, e determinarne l’entità anche in via equitativa [...] basandosi sugli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento e all’esito finale della dequalificazione”.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto congrua la liquidazione effettuata nei gradi di merito, che aveva parametrato il danno in misura pari al 30% della retribuzione mensile per l'intero periodo di accertata dequalificazione. Tale scelta viene giustificata non come un calcolo matematico rigido ma come un esercizio del potere di valutazione equitativa volto a ristorare l'effettivo impoverimento del bagaglio professionale. La decisione chiarisce che “La Corte territoriale ha esaurientemente spiegato gli indici fattuali, di tipo presuntivo, in base ai quali ha ritenuto sussistente il danno da risarcire, laddove ha richiamato la lunga durata del demansionamento [...] l’impoverimento del bagaglio professionale con incidenza sulle possibilità di carriera e di ricollocazione sul mercato del lavoro”.
L'Ordinanza n. 1195/2026 affronta il cuore del danno da demansionamento rigettando le doglianze della banca che lamentava, tra i vari motivi, la “violazione e falsa applicazione degli art. 1223, 1226, 2103, 2043, 2697 e 2729 c.c.”. Nel confermare la condanna al risarcimento, la Suprema Corte ribadisce che il datore di lavoro, in quanto debitore della prestazione di sicurezza e di corretta adibizione alle mansioni, è soggetto alla responsabilità contrattuale sancita dall'Art. 1218 c.c., secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno”. Il demansionamento del quadro direttivo bancario viene dunque qualificato come un inadempimento oggettivo che attiva l'obbligo di ristoro patrimoniale. Il risarcimento riconosciuto non si limita a ristorare il passato, ma proietta i suoi effetti sul futuro professionale del dipendente, inquadrando il pregiudizio sotto il profilo della perdita di chance. In questo senso, la Corte fa propria la regola dell'Art. 1223 c.c., stabilendo che il ristoro “deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Nella fattispecie esaminata, il mancato guadagno non è rappresentato da una perdita immediata di stipendio, ma dall' “impoverimento del bagaglio professionale con incidenza sulle possibilità di carriera e di ricollocazione sul mercato del lavoro”. Relegare un professionista a compiti meramente esecutivi e privi di autonomia decisionale determina una traiettoria peggiorativa della propria carriera che ne distrugge contestualmente anche la spendibilità futura. Il danno è dunque reale e patrimoniale poiché, perdendo la specializzazione e la visibilità del proprio ruolo, il lavoratore subisce una contrazione delle probabilità di accedere a scatti di carriera o di essere selezionato da istituti concorrenti, configurando una lesione effettiva della capacità di guadagno potenziale.
In conclusione, la pronuncia 1195/2026 consolida un orientamento che tutela il lavoratore dall'onere di una prova del danno subito. Attraverso l'esame della “traiettoria peggiorativa della carriera” e il ricorso a percentuali retributive, la giurisprudenza di legittimità garantisce un ristoro effettivo e proporzionato alla lesione della prestazione lavorativa che il demansionamento finisce inevitabilmente per degradare.
Quando il danno è accertato nell'esistenza ma risulta estremamente difficile provarlo nel suo preciso ammontare, il codice civile corre in soccorso con l'art. 1226 c.c. che autorizza la liquidazione equitativa: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. L'ordinanza 1195/2026 valida questo metodo, confermando la legittimità di parametri matematici semplificati ma ancorati alla realtà del caso. La tecnica di calcolo basata su una percentuale della retribuzione mensile, spesso oscillante tra il 20% e il 50% e fissata al 30% nel caso in esame, non è una sanzione punitiva ma un modo per ristorare in via equitativa il lavoratore per ogni mese di carriera ferma. Questo criterio, sebbene non codificato in tabelle rigide, garantisce un equilibrio tra il potere discrezionale del giudice e la necessità di fornire un ristoro proporzionato alla gravità della condotta datoriale e alla durata della lesione subita.
Marco è un Project Manager, livello Quadro, in un'azienda informatica. Da anni coordina un team di sviluppatori, gestisce un congruo budget assegnato alla propria unità, ha piena autonomia nella scelta dei fornitori ed il suo ruolo di responsabile è ampiamente conosciuto anche dai clienti che lo considerano il loro riferimento.
A seguito di una fusione aziendale, Marco viene spostato ad un altro reparto, mantenendo comunque il suo inquadramento e il suo stipendio; tuttavia, ora il suo compito è solo quello di controllare che i documenti tecnici siano caricati correttamente sul server, senza alcuna possibilità di decidere o coordinare altre persone. Marco pertanto si ritrova a non avere più nessuno sotto di lui e non partecipa più alle riunioni strategiche.
L'applicazione dei principi dell’Ordinanza n.1195/2026:
svuotamento della professionalità: anche se lo stipendio è salvo, Marco non usa più le sue competenze di gestione budget e coordinamento e questo determina un impoverimento del bagaglio professionale;
visibilità esterna del danno: il passare da un ruolo di coordinamento a compiti meramente esecutivi determina anche un danno d'immagine evidente che riduce le sue possibilità di trovare un altro lavoro come di livello manageriale;
il ristoro: Marco può chiedere il risarcimento del danno professionale facendo leva sulla durata del demansionamento ed il confronto con la sua posizione precedente.
Se l'azienda cambia mansioni ad un dipendente ma lascia lo stesso stipendio e lo stesso livello, può esserci comunque demansionamento?
Sì, come stabilito dalla Cassazione, non conta solo l'etichetta formale o lo stipendio. Se le nuove mansioni sono svuotate di responsabilità e non sono aderenti alla specifica competenza precedente, si configura il demansionamento in quanto il datore ha l'obbligo di tutelare il patrimonio professionale del dipendente.
Cosa si intende per visibilità esterna del demansionamento?
Si intende il fatto che la perdita di ruolo è percepibile all'interno e all'esterno dell'azienda. Ad esempio, il passaggio da ruoli di coordinamento a mansioni prettamente operative può inficiare un eventuale ricollocamento del dipendente sul mercato e questa è una prova del fatto che la professionalità è stata colpita.
Come si calcola in concreto il risarcimento per il demansionamento?
Non esiste una tabella fissa, ma il giudice decide in via equitativa. Spesso, come nel caso della pronuncia n.1195/2026, si utilizza una percentuale della retribuzione mensile (ad esempio il 30%) moltiplicata per i mesi in cui sei stato demansionato. Per ottenere questo risarcimento, ci si può basare su presunzioni, dimostrando quanto è durato il demansionamento e come la carriera si è bloccata rispetto a quella degli altri colleghi.
(prezzi IVA esclusa)