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La condotta omissiva riguardante le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti assume rilevanza penale soltanto sopra la soglia di euro 10.000 annui, mentre sotto tale importo l’omissione rileva come illecito amministrativo. Ricorre la causa di non punibilità, sia per quanto riguarda la sanzione penale sia per quanto concerne la sanzione amministrativa, quando il versamento delle ritenute omesse avvenga entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione. Con riguardo alla decorrenza del predetto termine si è espressa di recente la Corte di Cassazione.
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