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La clausola che consente al Datore lavoro di recedere unilateralmente dal patto di non concorrenza si deve considerare nulla perché contraria a norme imperative. Per entrambe le parti del contratto, gli obblighi si cristallizzano al momento della sottoscrizione. A precisarlo è l’ordinanza n. 10535/2020 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in controversia per il riconoscimento, in favore del lavoratore, dell’indennità per il patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto.
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