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Ha diritto all’assegnazione di un alloggio di servizio il dipendente dell’Amministrazione penitenziaria che, a causa della separazione legale dal coniuge, non può utilizzare, per soddisfare le proprie esigenze abitative, l’immobile di cui è comproprietario, ubicato nella località della sede di lavoro o comunque in località prossima e distante non oltre 30 chilometri dal confine comunale. In questo caso non è integrata nessuna delle ipotesi di esclusione del beneficio previste dall’articolo 7 del D.P.R. n. 314/2006. È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.
(prezzi IVA esclusa)