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Risponde del reato di lesioni personali ex art. 590 cod. pen. il datore di lavoro che non ha garantito l’assistenza adeguata all’operaio infortunatosi durante l’esecuzione di una lavorazione pericolosa e per lui nuova. La responsabilità si configura per culpa vigilando.
È quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione, relativa al caso di un operaio che ha riportato lesioni personali gravi, consistite in un'ustione di terzo grado alla gamba destra, da cui è derivata una malattia superiore a quaranta giorni.
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