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In tema di responsabilità del Datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ., incombe sul lavoratore, anche in ragione del concetto di specificità del rischio, che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il Datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
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