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Di recente la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di cessione di ramo d'azienda, ai dipendenti ceduti, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, cod. civ., trova applicazione il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva.
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