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Il meccanismo di traslazione automatica del rapporto di lavoro senza consenso del ceduto, previsto dall’articolo 2112 cod. civ., presuppone la “preesistenza” del ramo d’azienda oggetto di cessione anche dopo le modifiche introdotte dall’articolo 32 del D.Lgs. n. 276 del 2003. Pertanto, se la struttura produttiva è identificata dalle parti come ramo d’azienda solo in occasione del trasferimento, il lavoratore potrebbe rivendicare il diritto alla prosecuzione del rapporto con il cedente. È quanto emerge dalla sentenza 10 novembre 2016, n. 22935, della Sezione Lavoro della Cassazione, in tema di modificazioni soggettive del contratto di lavoro.
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