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A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19 co. 1del D.Lgs. 150/2015, il riconoscimento dello "status" di disoccupazione si perfeziona a seguito di rilascio, da parte del soggetto in cerca di occupazione, della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), obbligo ribadito anche dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26). In assenza di rilascio della DID il soggetto non rientrerà nello stato di disoccupato e, di conseguenza, non potrà beneficiare di alcuna misura di politica attiva, né potrà essere portatore di alcun beneficio legato alle assunzioni agevolate e alle misure a sostegno del reddito.
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