2 luglio 2020

Esonero contributivo per titolari di AdR

InPratica n. 23 - 2020

La Legge di Bilancio 2018, n. 205/2017, all’articolo 1, comma 136, è intervenuta sulla disciplina relativa all’assegno di ricollocazione prevedendo un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 50% dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni dei beneficiari di AdR Cigs. Detta riduzione spetta per un periodo massimo di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e per un massimo di 18 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato, limitatamente ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che hanno la possibilità di attivare un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di una nuova occupazione.
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Esonero contributivo per titolari di AdR - InPratica n. 23 - 2020
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