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Rinunzie e transazioni costituiscono oggi i principali strumenti di conciliazione e deflazione delle controversi che sorgono in materia di rapporti di lavoro. Si definiscono rinunzie gli atti unilaterali recettizi con i quali i lavoratori rinunciano ad alcuni dei loro diritti. Le transazioni, invece, sono quei contratti con i quali i lavoratori e i datori di lavoro pongono fine a una lite attuale o ne prevengono una potenziale facendosi reciproche concessioni. Tali atti tuttavia non sempre sono validi. In particolare, le rinunzie e le transazioni sono invalide quando hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro che derivano da disposizioni inderogabili di legge e di contratti o accordi collettivi e concernono i rapporti indicati dall’articolo 409 del codice di procedura civile.
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