6 maggio 2026

Prolungamento dello sgravio del 50% nel periodo di affiancamento post maternità 

Lavoro & Consulenza n. 16 - 2026
Autore: Elena Recupero

Dal 1° gennaio 2026, i datori di lavoro che occupano meno di 20 dipendenti e che effettuano assunzioni a tempo determinato in sostituzione di maternità, paternità o congedo parentale, possono prolungare lo sgravio contributivo del 50% anche nel periodo di affiancamento successivo al rientro in servizio del lavoratore sostituito.  

La disciplina previgente consentiva di anticipare l’assunzione agevolata fino a un mese prima dell’inizio del congedo, ma non disciplinava la coesistenza dei due rapporti di lavoro successivamente al rientro in servizio del lavoratore sostituito con il mantenimento del beneficio contributivo.

La novità è stata introdotta dalla legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), che ha modificato il D. lgs. n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), con l’obiettivo di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro. 

Le istruzioni operative sono state fornite dall’INPS con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, che ha espressamente chiarito l’estensione dell’esonero contributivo anche nella fase di affiancamento post-congedo per i rapporti instaurati ai fini sostitutivi. 

Nel presente approfondimento si analizzano il quadro normativo di riferimento, le modalità di applicazione dell’agevolazione e del suo prolungamento, i benefici per il datore di lavoro alla luce delle recenti istruzioni operative fornite dall’INPS.

Quadro normativo     

L’art. 4, comma 1, D. lgs. n. 151/2001 disciplina le assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti per congedo di maternità, paternità o parentale. La norma prevede la possibilità per il datore di lavoro di assumere personale in sostituzione dei dipendenti assenti mediante contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Il comma 2 stabilisce che l’assunzione in sostituzione può avvenire anche con un anticipo di un mese rispetto all’inizio del periodo di congedo, salvo previsione di un periodo più ampio previsto dalla contrattazione collettiva.

Il comma 3 riconosce uno sgravio contributivo del 50% in favore dei datori di lavoro con meno di 20 dipendenti che assumono personale in sostituzione di lavoratori in congedo; in caso di somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di somministrazione le somme corrispondenti allo sgravio contributivo da questa ottenuto. 

Ai sensi dei commi 4 e 5, il beneficio spetta:

  • fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o lavoratore in congedo;
  • in caso di adozione o affidamento, per un anno dall’accoglienza del minore;
  • in caso di sostituzione di lavoratrici autonome e imprenditrici agricole di cui al Capo XI dello stesso decreto, per un periodo massimo di 12 mesi.

La Legge di Bilancio 2026 all’art. 1, comma 221 è intervenuta sull’art. 4 del D. Lgs. n. 151/2001, introducendo il nuovo comma 2-bis che prevede il prolungamento del rapporto di lavoro in sostituzione di maternità, paternità o congedo parentale, anche oltre il rientro del sostituito, per un periodo di affiancamento post-congedo, di durata comunque non superiore al primo anno di età del bambino. 

Le modalità applicative sono state definite dall’INPS con messaggio n. 1343/2026.

Ne consegue che, dal 1° gennaio 2026, in presenza di un’assunzione a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti per congedo di maternità, paternità o parentale, il rapporto di lavoro del sostituto può essere prorogato anche successivamente al rientro in servizio del dipendente sostituito, per un periodo di affiancamento che non può eccedere il primo anno di età del figlio o un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento o un periodo massimo di dodici mesi in caso di sostituzione delle lavoratrici autonome.

la proroga del rapporto di lavoro del sostituto costituisce una facoltà e non un obbligo per il datore di lavoro.   
 

Assunzione in sostituzione di maternità dopo la Legge di Bilancio 2026

Per le assunzioni a tempo determinato effettuate in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o in congedo parentale, fruito a giorni o ad ore, è riconosciuto un esonero contributivo.

Il beneficio:

  • è riservato ai datori di lavoro che occupano meno di 20 dipendenti al momento dell’assunzione in sostituzione:
  • consiste in una riduzione del 50% sui contributi INPS (escluso il contributo destinato al finanziamento del FIS) e i premi assicurativi INAIL a carico del datore di lavoro;
  • spetta anche per la sostituzione di lavoratrici autonome operanti in azienda ai sensi della legge n. 546/1987 (coltivatrici dirette, colone e mezzadre, artigiane ed esercenti attività commerciali).

ai fini del computo dei 20 dipendenti rilevano tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica, anche lavoratori a domicilio e dirigenti, inclusi part-time e intermittenti in proporzione all’orario svolto; restano esclusi gli apprendisti. 
 

L’assunzione deve indicare espressamente la casuale per motivi sostitutivi, requisito essenziale ai fini della fruizione dell’esonero in esame. L’instaurazione del rapporto di lavoro può avvenire mediante:

  • contratto a tempo determinato, anche con contratto di somministrazione.

In caso di assunzione in somministrazione, l’esonero è riconosciuto all’impresa utilizzatrice e viene da questo recuperato dalle somme dovute all’impresa fornitrice (circ. INPS 136/2001). Ai fini del requisito dimensionale, occorre far riferimento all’organico dell’impresa utilizzatrice e non a quello dell’impresa fornitrice.

Trattandosi di un contratto a termine per sostituzione di lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, il datore di lavoro non è tenuto a:

  • versare il contributo addizionale dell’1,40%;
  • rispettare le soglie numeriche per i contratti a termine (limite del 20% o quanto previsto dal CCNL).

Misura e durata dell’agevolazione

L’esonero è pari al 50% dei contributi INPS (escluso il contributo destinato al finanziamento del FIS) e dei premi INAIL a carico del datore di lavoro; resta integralmente dovuta la quota a carico del lavoratore.

  • Il beneficio spetta: 
  • per tutta la durata dell’assunzione in sostituzione, che può essere anticipata di un mese rispetto all’inizio dell’astensione obbligatoria del sostituito, salvo periodo più ampio previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro (art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 151/2001);
  • dal 1° gennaio 2026, anche per il periodo di affiancamento successivo al rientro post-congedo del sostituito ed entro il primo anno di età del figlio ovvero, in caso di adozione o affidamento, il primo anno di accoglienza del minore (art.4, comma 2-bis, D. lgs. n. 151/2001). 

L’assunzione in sostituzione può quindi iniziare prima del congedo e proseguire oltre il rientro del lavoratore sostituito, nel rispetto dei limiti temporali sopra indicati. 

per esempio, il CCNL Terziario Confcommercio prevede che l’assunzione in sostituzione può essere anticipata fino a due mesi rispetto al periodo di inizio del congedo.
 

L’INPS  ha chiarito che il prolungamento dell’agevolazione è ammesso:

  • indipendentemente dall’equivalenza delle qualifiche tra sostituto e sostituito e dal numero di lavoratori impiegati,
  • a condizione che venga rispettata l’equivalenza oraria delle prestazioni. 

è ammessa l’assunzione di più sostituti part time purché la somma dell’orario lavorativo dei soggetti assunti in sostituzione non superi quello del lavoratore sostituito; in caso contrario, il beneficio non è riconosciuto neanche parzialmente.

L’agevolazione spetta anche nell’ipotesi di sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con uno a tempo parziale, poiché l’orario di lavoro del sostituto risulta inferiore a quello del sostituito. 

È consentito inoltre sostituire lavoratori in astensione con altri di diversa qualifica (esempio apprendisti con lavoratori qualificati), a condizione che vi equivalenza dell’orario di lavoro. Il sostituto può svolgere mansioni diverse dal sostituito, ma deve esserci una correlazione causale tra l’attività del nuovo assunto e quella del dipendente assente. 

Condizioni di accesso al beneficio 

La fruizione dello sgravio è subordinata, oltre ai requisiti specifici, al rispetto:

  • dei principi generali di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 150/2015;
  • della regolarità contributiva (DURC positivo);
  • degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, nonché delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Inoltre l’esonero è compatibile con le norme UE sugli aiuti di Stato. 

Cumulabilità 

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o incentivi contributivi nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta e in assenza di espliciti divieti normativi di cumulo.  In caso di cumulo, si utilizza prioritariamente l’agevolazione introdotta da più tempo. 

Adempimenti operativi

Per poter fruire dell’esonero del 50% per le assunzioni in sostituzione di maternità, paternità e congedo parentale è necessario richiedere, a mezzo cassetto previdenziale sul sito INPS, il codice di autorizzazione “9R” allegando un’autocertificazione con la quale l’azienda dichiari che:

  • l’assunzione sia effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità, paternità o congedo parentale;
  • la forza occupazionale aziendale, all’atto dell’assunzione del dipendente, sia inferiore a 20 dipendenti. 

Le aziende autonome prive di personale dipendente, contestualmente all’assunzione dei dipendenti, per fruire dell’incentivo devono aprire un’apposita posizione contributiva.  

In caso di assunzione con contratto di somministrazione, l’azienda fornitrice deve attestare, mediante autocertificazione, che:

  • l’assunzione agevolata è effettuata in sostituzione di lavoratori che nell’azienda utilizzatrice sono in congedo di1 maternità, paternità o parentale;
  • la forza occupazionale dell’azienda utilizzatrice, al momento dell’assunzione, è inferiore a 20 dipendenti;
  • l’assunzione dei lavoratori per i quali si richiede lo sgravio è effettuata in sostituzione di lavoratrici autonome in maternità, rientranti nell’ambito di applicazione di cui alla legge n. 546/1987.

Per quanto riguarda il prolungamento dell’agevolazione nel periodo di affiancamento post-rientro, l’INPS conferma che la gestione avviene tramite il codice di autorizzazione “9R”, attribuito o prorogato dalla struttura territorialmente competente dell’INPS a seguito dell’attività istruttoria effettuata. L’Istituto infine precisa che il prolungamento dell’esonero è ammesso anche a prescindere dall’equivalenza delle qualifiche del sostituto e del sostituito e dal numero di lavoratori utilizzati, a condizione che venga rispettata l’equivalenza oraria delle prestazioni. 

 Nella denuncia UniEmens il codice da indicare nell’elemento «TipoContribuzione» è:

  • 82” per i lavoratori assunti a tempo determinato;
  • 68” per i lavoratori in somministrazione. 

L'esperto 

è necessario un incremento occupazionale?

No, non è previsto incremento occupazionale. 

 è necessaria autorizzazione UE?

No. Il beneficio è immediatamente applicabile una volta ottenuto il codice di autorizzazione INPS “9R” anche per il prolungamento, attenzionando di fruirne per il periodo corretto.

scaduto il contratto per sostituzione, è possibile prorogarlo per altre esigenze aziendali, per esempio un picco di lavoro?

No. La proroga presuppone il mantenimento delle medesime ragioni che hanno giustificato l’assunzione a termine; pertanto, non è possibile prorogare il contratto modificandone la motivazione.

Esempi

ESEMPIO 1

Nascita figlio: 30 maggio 2026.

Congedo maternità: 1 aprile 2026 – 31 agosto 2026.

Congedo parentale: 1 settembre 2026 – 30 settembre 2026.

Rientro effettivo al lavoro: 1 ottobre 2026. 

Durata possibile dell’esonero: da 1 marzo 2026 (un mese prima, se non previsto diversamente dal CCNL applicato al rapporto di lavoro) fino al 30 maggio 2027 (affiancamento post rientro fino al compimento di un anno del bambino)

ESEMPIO 2

Assenza per congedo di maternità e congedo parentale: 1 febbraio 2026 -  30 ottobre 2026.

Due assunzioni in sostituzione:

  1. primo sostituto:  dal 15 gennaio 2026 al 31 maggio 2026;
  2. secondo sostituto:  da 1 luglio2026 a 31 dicembre 2026.

Applicazione dell’esonero per entrambi periodi sostituiti: 15 gennaio – 31 maggio 2026 e 1 luglio – 31 dicembre 2026 ( da 1 novembre a 31 dicembre è periodo di affiancamento post-rientro). 

ESEMPIO 3

Assenza per congedo di maternità e congedo parentale: 1 marzo 2026 -  30 ottobre 2026.

Orario di lavoro sostituito: full-time 40 ore settimanali.

Due assunzioni part time in sostituzione da 1 marzo a 30 novembre 2026:

  1. primo sostituto:  part time 50%;
  2. secondo sostituto:  part time 40%.

I due part time coprono il 90% dell’orario lavorativo del sostituito. 

Applicazione dell’esonero: per entrambi i sostituti da 1 marzo fino al 30 novembre 2026 (da 1 novembre a 30 novembre periodo post-rientro sostituito)
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  • L&C n. 16 - Prolungamento dello sgravio del 50% nel periodo di affiancamento post maternità .pdf (210 kB)
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