22 luglio 2011

31 luglio, ultimo giorno utile per la denuncia sui lavori usuranti

Primo appuntamento con l’obbligo introdotto dal D.lgs. 67/2011

Autore: Redazione Fiscal Focus

Le nuove denunce sui lavori usuranti - La comunicazione di svolgimento di processo produttivo in serie, caratterizzato dalla “linea catena” va trasmessa entro il 31 luglio 2011.
Il Ministero del Lavoro nella circolare n. 15/2011 illustra gli adempimenti più immediati legati all'entrata in vigore del decreto n. 67/2011, che introduce agevolazioni per il conseguimento della pensione a favore dei lavoratori addetti a lavorazioni cosiddette "usuranti".

Denuncia entro fine il 31 luglio - I nuovi adempimenti, due nuove denunce, sono stati introdotti dal D.lgs. n. 67/2011 in vigore dal 26 maggio 2011.

Comunicazione “LAV_US” - La prima denuncia riguarda lo svolgimento di lavorazioni su linea a catena. Entro fine mese le aziende devono provvedere alla comunicazione “LAV_US” che, ordinariamente, va fatta alla direzione provinciale del lavoro (dpl) competente per territorio e ai competenti enti previdenziali, entro 30 giorni dall'avvio di lavorazioni caratterizzate da “linea a catena”.
La comunicazione va fatta compilando il modello “LAV_US”, disponibile dal 21 giugno 2011 sul sito del Ministero all’indirizzo www.lavoro.gov.it.

Le imprese interessate sono esclusivamente quelle in cui sono svolte attività che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
- applicazione delle voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro individuate dal D.lgs. n. 67/2011;
- applicazione di criteri di organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, così come disciplinati dal CCNL applicato;
- utilizzo di un processo produttivo in serie (descritto dall'articolo 1, comma 1, lett. c, del D.lgs. n. 67/2011).

Comunicazione “LAV_NOT” - Più tempo per la denuncia sul lavoro notturno. La comunicazione va fatta utilizzando il modello “LAV_NOT”, che doveva essere disponibile dal 20 luglio sul sito del Ministero all’indirizzo www.lavoro.gov.it. Invece, proprio il 20 luglio il Ministero ha comunicato che la modulistica sarà disponibile solo a seguito della definizione di un decreto (previsto all'articolo 4 del D.lgs. n. 67/2011), con cui saranno disciplinate le modalità di effettuazione degli obblighi di comunicazione.
Il D.lgs. n. 67/2011 non ha previsto un termine, stabilendone unicamente una periodicità annuale. La comunicazione in questione è fissata al 30 settembre 2011 con riferimento all’anno 2010, mentre il lavoro notturno svolto nell’anno 2011 dovrà essere comunicato entro il 31 marzo 2012.

Sistema sanzionatorio - L’omissione delle comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa da Euro 5.00 ad Euro 1.500, diffidabili ex art. 13, D.lgs. n. 124/2004, per cui in caso di regolarizzazione il trasgressore potrà essere ammesso al pagamento della sanzione minima pari ad Euro 500 (da notare che anche la sanzione ridotta ex art 16 della Legge n. 689/81 è pari ad Euro 500).

Sanzione senza effetto moltiplicatore - La sanzione non deve applicarsi con effetto "moltiplicatore" in ragione del numero dei lavoratori interessali dalla comunicazione omessa, ma esclusivamente in base al numero delle comunicazioni omesse.

Ritardata presentazione - Infine, data la finalizzazione della comunicazione, non è sanzionabile la condotta della ritardata presentazione, ma soltanto quelle relative alla omessa comunicazione e alla comunicazione che contiene dati errati o non corrispondenti al vero.

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