L’INPS, con la Circolare n. 39 di ieri, ha fornito le istruzioni operative per procedere alla riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aereomobili, ai sensi dell’art. 4, co. 75 della L. n. 91/2012 (Riforma Fornero).
In particolare, con riferimento ad imbarchi passeggeri dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2015 - nell’elemento “AltrePartiteADebito” di “DenunciaAziendale” le società di gestione aeroportuale dovranno valorizzare nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile il codice causale “M402”, che assume il nuovo significato di “incremento dell’addizionale comunale passeggeri – imbarchi dal primo luglio 2013 al 31 dicembre 2015 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)”, e nell’elemento “SommaADebito” verrà indicato l’importo da versare.
Mentre per le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile - relative ad imbarchi anteriori al 1° luglio 2013 - nell’elemento “AltrePartiteADebito” di “DenunciaAziendale” verrà valorizzato il codice causale “M403”, avente il significato di “incremento dell’addizionale comunale passeggeri - imbarchi anteriori al primo luglio 2013 (D.L. 7/2005)”, e nell’elemento “SommaADebito” verrà indicato l’importo da versare.
Riforma Fornero – L’art. 4, c. 75 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) ha previsto che – a decorrere dal 1° luglio 2013 – l’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri è ulteriormente incrementata di due euro a passeggero imbarcato. Queste somme contribuiranno a pagare le pensioni anticipate e quelle sociali.
Pertanto, sommando l’addizionale di 3 euro a passeggero previsto dall’art. 6-quarter, c. 2 della L. n. 7/2005 e quest’ultimo di due euro introdotto dal Legge del Mercato del Lavoro, il passeggero corrisponderà 5 euro in più a tratta. Originariamente era previsto che tali somme fossero riversate – a decorrere dal 1° gennaio 2016 - alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS. Successivamente, tale termine è stato differito al 1° gennaio 2019 e, conseguentemente, è stato spostato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018 il termine finale (previsto dall’articolo 2, comma 48, della Legge 28 giugno 2012, n. 92) di destinazione del suddetto incremento dell’addizionale al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del comparto trasporto aereo.
Con Decreto Interministeriale n. 357 del 29 ottobre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è provveduto a fissare la nuova ulteriore misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili destinata a finanziare l’onere derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui comma 21 dell’articolo 13 del citato Decreto Legge n. 145/2013.
In particolare il D.I., in vigore dal 1° gennaio 2016, stabilisce che la misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili da destinare all’Inps, è pari a euro 2,50 per l’anno 2016, a euro 2,42 per l’anno 2017 e a euro 2,34 per l’anno 2018.
Flusso UniEmens – Ai fini operativi, i gestori di servizi aeroportuali continueranno a comunicare all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, gli importi versati dalle singole compagnie aeree tramite la procedura “Addizionale Passeggeri”.
Sul modello UniEmens, le società di gestione autorizzate esporranno quali importi a debito le somme relative ad imbarchi successivi al 1° gennaio 2016 secondo le seguenti modalità:
• valorizzeranno nell’elemento “AltrePartiteADebito” di “DenunciaAziendale” il nuovo codice causale “M405”, avente il significato di “incremento dell’addizionale comunale passeggeri – imbarchi dal primo gennaio 2016 (D.L. 145/2013)”; indicheranno nell’elemento “SommaADebito” l’importo da versare.
Si tratta di tutte le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile, e relative ad imbarchi successivi al 1° gennaio 2016. Tali importi corrispondono, per l’anno 2016, a 7,50 euro dovuti per ogni imbarco, cui va sottratto lo 0,25% di compenso per la riscossione.
In particolare, per le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile - con riferimento ad imbarchi passeggeri dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2015 - nell’elemento “AltrePartiteADebito” di “DenunciaAziendale” verrà valorizzato il codice causale “M402”, che assume il nuovo significato di “incremento dell’addizionale comunale passeggeri – imbarchi dal primo luglio 2013 al 31 dicembre 2015 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)”, e nell’elemento “SommaADebito” verrà indicato l’importo da versare.
Mentre per le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile - relative ad imbarchi anteriori al 1° luglio 2013 - nell’elemento “AltrePartiteADebito” di “DenunciaAziendale” verrà valorizzato il codice causale “M403”, avente il significato di “incremento dell’addizionale comunale passeggeri - imbarchi anteriori al primo luglio 2013 (D.L. 7/2005)”, e nell’elemento “SommaADebito” verrà indicato l’importo da versare.
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