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Premessa – È stata rilasciata sul sito dell’INPS (www.inps.it) la procedura per la comunicazione dei dati utili per la riscossione dell’incremento addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri. Mentre in caso di importi già riscossi dalle società di gestione in periodi antecedenti il 1° luglio 2013 e ancora non riversati all’INPS (da esporre sul modello Uniemens con il codice M404) bisogna applicare le sanzioni civili a partire dal 18 luglio 2012 o dalla data di scadenza del relativo termine di versamento all’INPS, se successiva. Le precisazioni sono state fornite dal messaggio n. 14354 INPS pubblicato ieri.
Il rincaro – La novità deriva dalla Legge Fornero (L. n. 92/2012) che ha dapprima ridisciplinato la normativa in materia di riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale (pari a 3 euro) sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, e successivamente introdotta – a decorrere dal 1° luglio 2013 – un’ulteriore addizionale comunale pari a due euro per passeggero imbarcato. In particolare, la riscossione del rincaro è affidato ai gestori di servizi aeroportuali, i quali devono poi riversare l’importo all’INPS.
Rilascio procedura – Facendo seguito alla circolare n. 112/2013, l’INPS ha reso disponibile sul proprio sito l’applicazione “Addizionale Passeggeri” per la comunicazione dei dati relativi alle somme riscosse. La funzionalità della nuova procedura è illustrata dettagliatamente in un manuale tecnico-amministrativo, scaricabile direttamente dalla home page dell’Istituto previdenziale.
Sanzioni civili – In presenza di importi già riscossi dalle società di gestione in periodi antecedenti il 1° luglio 2013 ed ancora non riversati all’INPS (da esporre sul modello Uniemens con il codice M404), devono essere applicate le sanzioni civili a partire dal 18 luglio 2012 o dalla data di scadenza del relativo termine di versamento all’Inps, se successiva. Ne consegue che la regolarizzazione da parte delle società di gestione dovrà essere effettuata mediante versamento delle somme maggiorate delle sanzioni civili, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; in ogni caso, la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Da precisare che l’importo delle sanzioni civili dovute sulle riscossioni avvenute in periodi antecedenti il 1° luglio 2013 dovrà essere indicato sul modello Uniemens utilizzando l’apposito codice "Q921".