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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 9/2013, ha chiarito che nell’ipotesi di assunzione di un ex dipendente licenziato per riduzione di personale, il quale perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, non può ostare al riconoscimento del beneficio contributivo il solo fatto che il dipendente assunto ai sensi dell’art. 8, c. 9, L. n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti.
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