Sgravio contributivo a tappe per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo determinato. Infatti il valore annuale dell’incentivo, che non potrà essere superiore a € 3.000, sarà fruibile in tre tranche: la prima quota sarà erogata dopo il primo anno di assunzione, la seconda dopo il secondo anno di assunzione e la terza quota dopo il terzo anno di assunzione. In particolare, le singole quote annuali vanno determinate sulla base delle retribuzioni lorde imponibili ai fini previdenziali dei primi sei mesi di lavoro di ciascun anno di riferimento, per un periodo complessivo, pertanto, di 18 mesi.
Differenti sono le modalità di fruizione in caso di assunzione a tempo indeterminato. In tal caso, infatti, il beneficio sarà erogato in unica soluzione, per un valore annuale di 5.000 euro, a decorrere dal completamente del 18esimo mese dall’assunzione.
Attenzione. L’incentivo è subordinato all’incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Tale requisito va accertato esclusivamente attraverso il confronto tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione.
A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 3448/2015.
L’incentivo – Il D.L. n. 91/2014 (art. 5, c. 4), convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014, ha introdotto - per il periodo “1° luglio 2014 – 30 giugno 2015” - un incentivo in favore dei datori di lavoro che assumono giovani lavoratori agricoli mediante l’istituto del contratto a tempo determinato, indeterminato o part-time.
L’agevolazione, in particolare, è rivolta ai lavoratori agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
La misura dello sgravio è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.
Tuttavia, esiste un importo annuo massimo agevolabile che per ciascun lavoratore è pari a:
• 3.000 euro per i lavoratori OTD;
• 5.000 euro per i lavoratori OTI.
Quanto all’erogazione dell’incentivo, esso si differenzia a seconda che l’assunto sia un OTI o OTD: nel primo caso, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi diciotto mesi dalla data di assunzione; mentre in caso di assunzione di un OTD, l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità:
• sei mensilità dopo il primo anno di assunzione;
• sei mensilità dopo il secondo anno di assunzione;
• sei mensilità dopo il terzo anno di assunzione.
Adempimenti INPS – All’azienda la cui domanda è stata accolta in maniera positiva, sarà attribuito automaticamente il relativo codice di autorizzazione che si differenzia in base alla tipologia rapporto instaurato (a tempo a indeterminato ovvero determinato).
In particolare, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (OTI) sarà attribuito il codice “A4”, che sarà disponibile a decorrere dai 18 mesi successivi alla data di assunzione.
Mentre per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato (OTD) saranno attribuiti i seguenti codici:
• “B1”, che ha il significato di “prima quota OTD incentivo D.L.91/2014” e che sarà disponibile a decorrere dai 12 mesi successivi alla data di assunzione;
• “B2”, che ha il significato di “seconda quota OTD incentivo D.L.91/2014” e che sarà disponibile a decorrere dai 24 mesi successivi alla data di assunzione;
• “B3”, che ha il significato di “terza quota OTD incentivo D.L.91/2014”, e che sarà disponibile a decorrere dai 36 mesi successivi alla data di assunzione.
Modalità di fruizione – La fruizione del beneficio si differenzia in base alla tipologia di assunzione. In caso di assunzione a tempo indeterminato, il beneficio sarà erogato in unica soluzione, per un valore annuale di 5.000 euro, a decorrere dal completamente del 18esimo mese dall’assunzione.
Mentre in caso di assunzione a tempo determinato, la fruizione del beneficio sarà a scaglioni: la prima quota sarà erogata dopo il primo anno di assunzione, la seconda dopo il secondo anno di assunzione e la terza quota dopo il terzo anno di assunzione. In particolare, le singole quote annuali vanno determinate sulla base delle retribuzioni lorde imponibili ai fini previdenziali dei primi sei mesi di lavoro di ciascun anno di riferimento, per un periodo complessivo, pertanto, di 18 mesi. Il valore annuale dell’incentivo non potrà essere superiore a € 3.000.
Nell’ipotesi in cui il beneficio è stato riconosciuto per l’assunzione di un operaio a tempo determinato (OTD), ai fini della fruizione del beneficio il datore di lavoro dovrà altresì sottoscrivere la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver rispettato le condizioni occupazionali minime (102 giornate) di cui all’art. 5, comma 3, lett. b), della legge 11 agosto 2014, n 116”.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata