Premessa – Non sono utili ai fini pensionistici gli importi contributivi versati oltre il massimale annuo da parte degli amministratori di società; anche se si tratta di vecchi iscritti (prima del 1° gennaio 1996). Tuttavia, gli iscritti alla gestione separata INPS possono - soddisfatte tutte le condizioni previste dalla legge, chiedere il rimborso in caso di eccedenza di massimale nella proporzione: 1/3 al collaboratore e 2/3 al committente. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 4350/2013, rispondendo a un quesito avanzato da uno studio di consulenza.
Quesito – La vicenda riguarda un amministratore di società iscritto nella Gestione separata INPS, per il quale la società ha versato la contribuzione sull’intero ammontare del compenso, superando negli anni 2011 e 2012 il massimale stabilito per l’anno di riferimento. Tuttavia, dall’esame dell’estratto conto dell’interessato è stato evidenziato un accredito contributivo, relativamente a ciascun periodo, ridotto in ragione del relativo massimale contributivo. Inoltre, visto che l’amministratore possiede un’anzianità contributiva anteriormente al 1° gennaio 1996, è stato chiesto se l’amministratore ha diritto di vedersi riconosciuto l’intero ammontare della contribuzione versata, compresa quindi quella corrisposta in misura eccedente il massimale contributivo annuo.
Il chiarimento – L’INPS dà torto all’amministratore di società. Infatti, partendo dal presupposto che l’art. 2, c. 18 della L. 335/95 prevede che "per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione", non può non applicarsi il massimale di reddito dato che ha cominciato a versare i contributi in un regime puramente contributivo. Inoltre, con specifico riferimento alla Gestione separata, il D.M. 281/96 precisa che "il contributo annuo di cui al comma 1 non può superare complessivamente il 10 per cento del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995". Ad essere interessati al tetto contributivo sono: i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i professionisti iscritti alle casse di categoria. Differente è il discorso invece per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. Tale gestione, essendo stata istituita successivamente al 31 dicembre 1995, resta fuori dal limite contributivo, anche nell'ipotesi in cui siano stati riscattati, ai sensi dell'art. 51, c. 2, L. 488/1999, periodi di collaborazione antecedenti all'istituzione della gestione in commento. Pertanto, ferme restando le altre condizioni da soddisfare, è possibile chiedere il rimborso in caso di eccedenza di massimale nella proporzione: 1/3 al collaboratore e 2/3 al committente. Si precisa infine che i contributi eccedenti il massimale non possono in nessun caso essere valorizzati.
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