Premessa – La corresponsione dell’ANF per i pensionati pubblici over65 è subordinata al placet dell’Ufficio Sanitario di Sede. La novità deriva dal processo di unificazione della gestione ex ENPALS all’INPS, accorpando di conseguenza anche i requisiti dell’accertamento dello stato di inabilità. A chiarirlo è stato l’INPS con la circolare n. 11 di ieri, a seguito di alcune richieste di chiarimenti circa il rilascio della certificazione sanitaria attestante le condizioni di assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro prescritta dalla normativa in materia di assegno per il nucleo familiare in favore dei soggetti ultrasessantacinquenni titolari di pensione pubblica.
ANF per i disabili – In via preliminare, l’INPS rammenta che l’art. l’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito – con modificazioni, nella L. n. 153/1988, stabilisce che l’ANF compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo stesso secondo tabelle prestabilite. Tali livelli di reddito sono aumentati nei casi in cui il nucleo familiare comprenda soggetti che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età. L’inabilità a proficuo lavoro comporta, pertanto, l’inclusione nel nucleo familiare e la maggiorazione dei livelli reddituali se relativa a un figlio o equiparato maggiorenne, mentre la persistente difficoltà a compiere gli atti e le funzioni proprie dell’età del figlio o equiparato minorenne consente solo l’aumento del livello reddituale, trattandosi di soggetti che già fanno parte del nucleo familiare. Ciò detto, è bene ricordare che il riconoscimento di tale beneficio è subordinata alla presentazione del certificato rilasciato dalla competente A.S.L. da cui risulti espressamente che “il soggetto si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro”. Con particolare riferimento ai soggetti ultrasessantacinquenni, al fine di accertare la permanenza dei requisiti per godere dell’ANF, ogni certificazione medica allegata alla domanda dovrà essere sempre e comunque esaminata dall’Ufficio Sanitario di Sede.
Chiarimenti INPS – Ora, tenuto conto che la Manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) ha disposto l’assorbimento della gestione ex INPDAP anche per quanto riguarda le funzioni previdenziali, la documentazione comprovante la sussistenza dello stato invalidante dovrà essere sottoposta al vaglio dell’Ufficio Sanitario di Sede, affinché il Responsabile della UOC (Unità Operativa Complessa), ovvero delle UOST (Unità Operative Semplici Territoriali), o altro medico da lui delegato, esprima il giudizio medico legale definitivo, assumendosi comunque la responsabilità del giudizio. Dal punto di vista pratico ed operativo, il personale medico-legale dell’Istituto dovrà valutare, caso per caso, il tipo di invalidità evidenziata dal richiedente i benefici di cui trattasi, nonché riconoscere, se ne sussistono le condizioni, lo stato inabilitante derivante dall’accertamento della menomazione sofferta.
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