I minori occupati nel settore dello spettacolo come animatori turistici non sono soggetti alla comunicazione preventiva dalla DTL, purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 7/2015.
Il quesito - Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4, co. 2, L. n. 977/1967, concernente l’autorizzazione per l’impiego di minori nello svolgimento di determinate attività lavorative.
In particolare, è stato chiesto se l’attività di animatore, cioè di “colui che ha il compito di prendersi cura degli ospiti nelle strutture ricettive organizzando attività sportive, giochi, balli di gruppo ed attività rivolte ai bambini nei mini club” sia o meno ricompresa tra quelle soggette alla predetta autorizzazione.
Autorizzazione preventiva – In via preliminare, il Ministero del Welfare ricorda che “l’impiego di minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo”, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, debba essere preventivamente autorizzato dalle DTL, “purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale”.
Tuttavia, esiste una deroga a tale norma: infatti, è possibile prescindere dall’obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per l’impiego del minore con riferimento a tutte le attività che per loro intrinseca natura, modalità di svolgimento o carattere episodico, non risultino inquadrabili nell’ambito di un rapporto di lavoro ovvero assimilabili a una vera e propria occupazione.
Risposta MLPS - La risposta del Ministero del Lavoro è negativa. Infatti, l’attività di animatore non rientra tra quelle di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e neanche tra quelle annoverabili nell’ambito del settore dello spettacolo. L’orientamento ministeriale deriva dal fatto che l’attività svolta dalla figura dell’animatore consiste nell’organizzazione di eventi di intrattenimento all'interno di una struttura ricettiva, declinabile in tutte quelle attività di carattere ludico e ricreativo rivolte anche ai bambini, finalizzate a favorire la socializzazione degli ospiti/utenti, nonché a facilitare la fruizione dei servizi offerti dalla medesima struttura (es. animatori in case di riposo, ospedali, baby parking).
Per concludere, non appare necessario richiedere l’autorizzazione preventiva della DTL per l’impiego dei minori nell’espletamento dell’attività di animatore, in considerazione del fatto che la stessa non appare rivolta alla realizzazione di spettacoli, quanto all’accoglienza e intrattenimento degli ospiti di strutture ricettive o turistiche.
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