Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 37/2011 pubblicato in data 21 settembre 2011, chiarisce che i lavoratori somministrati a tempo determinato possono teoricamente essere utilizzati negli appalti endoaziendali stipulati dall’impresa appaltatrice, purché quest’ultima eserciti effettivamente il potere direttivo sui lavoratori ed assuma su di sé il rischio dell’esecuzione dell’appalto.
Il quesito. Il Consiglio Nazionale Forense, in data 21 settembre 2011, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva in merito all’interpretazione della normativa che disciplina la somministrazione di lavoro con riguardo, in particolare, alla legittimità o meno di utilizzo dei lavori somministrati da parte di un appaltatore nell’ambito di appalti endoaziendali.
Appalto endoaziendale. Prima di entrare nel merito del quesito posto, appare opportuno precisare che gli appalti endoaziendali sono, per definizione, quelli svolti all’interno dell’impresa committente la quale affida ad una impresa esterna (appaltatrice) lo svolgimento di determinate attività “inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente”. Il Ministero del Lavoro, nell’interpello in commento, ha precisato che per la legittimità degli appalti endoaziendali assume carattere decisivo “l’individuazione del soggetto che esercita effettivamente il potere direttivo sui lavoratori impiegati assumendone il relativo rischio, senza limitare il proprio intervento alla mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro”.
La risposta del Ministero. La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, in risposta all’interpello n. 37/2011, ha affermato che la somministrazione a tempo determinato appare in astratto compatibile nell’ambito degli appalti endoaziendali stipulati dall’impresa utilizzatrice, ove risulti che quest’ultima eserciti effettivamente il potere direttivo sui lavoratori e assuma su di sé il rischio dell’esecuzione dell’appalto medesimo; condizioni, queste, che evidentemente vanno verificate in relazione alla singola fattispecie.
Infine, il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 7/2005 ha già avuto modo di chiarire che “l’attribuzione del potere direttivo e di controllo all’utilizzatore e l’ulteriore precisazione che durante la somministrazione il lavoratore esegue la prestazione nell’interesse dell’utilizzatore comporta che il lavoratore in somministrazione possa svolgere la propria prestazione per la realizzazione di un contratto di appalto. Analogamente il lavoratore in somministrazione potrà essere anche inviato in distacco presso un altro utilizzatore. In entrambe le ipotesi tale possibilità è ovviamente subordinata, rispettivamente, alla genuinità dell’appalto e alla sussistenza dei requisiti dell’interesse e della temporaneità relativamente al distacco”.