25 ottobre 2012

Appalti. Responsabilità solidale anche per i premi INAIL

Il committenti, l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori rispondono in solido per i premi INAIL

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – In caso di responsabilità solidale per i premi INAIL, sia il committente che l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori), rispondono in solido per l’intero importo del premio dovuto con esclusione, a partire dal 10.02.2012, delle sanzioni civili. Inoltre, per tutelare la riservatezza nei confronti dei soggetti coinvolti, l’Istituto sottolinea la necessità che il verbale destinato al responsabile in solido non riporti le irregolarità di cui risponde esclusivamente l’obbligato principale. Lo chiarisce l’INAIL con la circolare n. 54/2012, dopo un breve riepilogo delle varie normative intervenute in materia di responsabilità solidale.

Soggetti obbligati – Nel dettaglio, sono responsabili solidali: il committente, chiamato a rispondere con l’appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori ex art.29, c. 2, del D.Lgs. n. 276/2003; l’appaltatore, chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore (ex art. 35, c. 28 citato, fino al 28.04.2012; ex art. 29, c. 2 citato, dal 29.04.2012). Pertanto, restano fuori i committenti “persone fisiche” che non esercitano attività d’impresa o professionale, nonché i committenti pubblici.

Soggetti beneficiari
– L’Istituto assicurativo, inoltre, tiene a precisare che il vincolo della solidarietà tutela tutti i “lavoratori”, dunque non solo i lavoratori subordinati, ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali (ad es. collaboratori a progetto), nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell’opera e nel servizio oggetto dell’appalto.

Limiti temporali – Il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto (o, in presenza di subappaltatori, dopo due anni dalla cessazione del subappalto). A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha precisato che tale limite si riferisce al contratto di appalto tra committente e appaltatore e pertanto, nell'ambito dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, decorre dalla cessazione dei lavori del subappaltatore, non dalla cessazione dell’appalto. Quindi “i due anni, nel caso di subappalto, non possono che decorrere dalla data di cessazione dei lavori eseguiti dal subappaltatore, in forza del relativo contratto di subappalto”. Mentre per gli appalti che durano molti anni, in cui si susseguono diversi subappaltatori, l'appaltatore principale non rimane legato con tutte le imprese subappaltatrici per l'intero periodo. Con riferimento invece all’appaltatore chiamato in solidarietà, secondo la disciplina applicabile fino al 28 aprile 2012, il vincolo di solidarietà cui egli è assoggettato, non è invece soggetto al termine di decadenza di due anni, con conseguente applicazione dell’ordinario termine di prescrizione quinquennale.

Decorrenza della nuova disciplina
- Quanto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 5/2012, il Ministero del Lavoro ha precisato che il dies a quo a partire dal quale l’obbligato in solido non risponde delle sanzioni civili coincide con “tutti gli obblighi contributivi la cui scadenza del versamento è successiva al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del predetto decreto”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy