15 giugno 2011

Apprendistato

Più vicini alla riforma

Autore: Filippo Collia

Il 5 maggio 2011 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il progetto di riforma sull’apprendistato che potrebbe porre fine, dopo lungo tempo, ai conflitti di competenza esistenti in materia tra Stato e Regioni.

La riforma dovrebbe portare all’emanazione di un Testo unico in cui convergeranno tutte le disposizioni che regolano l’istituto. Per questa via, si intende risolvere il problema dell’estrema complessità e frammentarietà del sistema normativo vigente, una delle principali ragioni dell’uso secondario di questo strumento contrattuale.
Al di là di una risistemazione della fonti, sono previste anche innovazioni che toccheranno il contenuto concreto dell’apprendistato.

In particolare, sul modello previsto dalla legge Biagi dovrebbe essere confermata l’impostazione che prevede, accanto ad una disciplina unitaria del rapporto di lavoro, una disciplina differenziata su tre percorsi di formazione (che prevede al primo livello il conseguimento di una qualifica; al secondo, l’apprendimento di un mestiere; al terzo, un percorso di alta formazione).

Per quanto riguarda la parte formativa del rapporto, l’art. 4 del decreto prevede, al comma 2 che: “gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche” mentre, al comma 3, si precisa che: “ la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica finanziata dalle regioni, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo di quaranta ore per il primo anno e di ventiquattro per il secondo” .

Dunque, la contrattazione collettiva dovrà disciplinare il c.d. apprendistato professionalizzante, mentre le Regioni si occuperanno della formazione c.d. di base.
Inoltre verrà eliminato il limite minimo fissato per la formazione (che dovrà essere stabilito dalla contrattazione collettiva) mentre la durata massima sarà stabilita in 6 anni.
Come preannunciato, si tratta del primo importante passo verso il cambiamento dell’istituto, benché sia ancora necessario attendere il parere delle competenti commissioni parlamentari nonché la concertazione con le Regioni e le parti sociali prima del si definitivo.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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