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Premessa – Sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2012, contrariamente a quanto affermato dalla circolare n. 128/2012 dell’INPS, i vecchi codici tipo contribuzione da inserire nell’elemento
Codici per gli sgravi contributivi - I codici tipo contribuzione da utilizzare per gli apprendisti beneficiari dello sgravio contributivo sono: “J6- K6”: Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 Legge 183/2011) – validità da 01/2012 - primo anno di sgravio; “J7-K7”: Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 Legge 183/2011) – validità da 01/2013 - secondo anno di sgravio; “J8-K8” Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 Legge 183/2011) – validità da 01/2014 - terzo anno di sgravio. Da segnalare che i datori di lavoro che hanno operato in maniera difforme rispetto alle sopracitate disposizioni dovranno provvedere alla sistemazione dei flussi UniEmens mediante procedura UniEmens Vig.
La dichiarazione “de minimis” - Come è noto, per accedere allo sgravio contributivo previsto dalla “Legge di Stabilità 2012” (L. n. 183/2011) i datori di lavoro dovranno provvedere all’invio della dichiarazione “de minimis”. Dichiarazione che dovrà essere inviata da parte delle aziende nel più breve tempo possibile dall’assunzione del lavoratore, in quanto l’inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione aziendale avverrà solo in seguito all’acquisizione della suddetta dichiarazione e decorrerà dalla data (mese) in cui è intervenuta l’assunzione dell’apprendista, evento che realizza la condizione per fruire dello sgravio contributivo previsto dalla “Legge di Stabilità 2012”. Nel caso della stipulazione di un contratto di apprendistato, il diritto a ricevere l’aiuto sorge al momento dell’assunzione. A tal fine, l’impresa deve quantificare e dichiarare l’aiuto calcolato in percentuale degli oneri previdenziali stimati per tutto il triennio di agevolazione. Pertanto, l’ammontare del beneficio da indicare sarà pari all’importo della contribuzione non versata per effetto del previsto incentivo che – per le aziende che occupano fino a 9 addetti – è pari a: 1,5% per il primo anno; 3% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.