2 agosto 2012

Apprendistato. Dubbi su formazione e durata

Il Ministero del Lavoro ha risposto ad alcuni quesiti posti dal Coordinamento tecnico delle Regioni
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – A seguito dell’entrata in vigore del nuovo T.U. sull’apprendistato (D.L.gs. 167/2011), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 25014/2012, ha risposto ad alcuni quesiti posti dal Coordinamento tecnico delle Regioni. In particolare, sono stati forniti chiarimenti inerenti il termine del regime transitorio, l’obbligatorietà dell’offerta formativa dell’apprendistato professionalizzante e sulla durata del contratto di apprendistato.

Regime transitorio – Come è noto, il nuovo T.U. sull’apprendistato (D.Lgs. 167/2011) ha disposto un periodo transitorio di sei mesi alla scadenza del quale non è stato più possibile stipulare contratti di apprendistato sulla base della vecchia disciplina. Pertanto, i contratti stipulati dal 26 aprile 2012 sono soggetti, sia dal punto di vista normativo sia da quello sanzionatorio, esclusivamente alla suddetta disciplina. Possiamo dire quindi che vale il tempu regit actum, secondo cui la legge non può avere effetto retroattivo, ma dispone solo per l’avvenire. Tuttavia, per i contratti di apprendistato in essere alla data del 25 aprile 2012 e fino alla loro naturale conclusione, restano in vigore le vecchie norme.

Formazione dell’apprendistato professionalizzante - Partendo dal presupposto che nel contratto di apprendistato la formazione occupa l'elemento principe, quindi obbligatorio, in riferimento alla tipologia del contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere la nuova disciplina ha previsto un'integrazione tra: la formazione disciplinata dal contratto collettivo con esclusiva responsabilità del datore di lavoro e l'offerta formativa pubblica a cura delle Regioni o delle Province Autonome da svolgersi internamente o esternamente all'azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Resta inteso dunque che i datori di lavoro, anche in assenza di intervento da parte delle Regioni, rispondono della formazione del lavoratore, mentre le Regioni possono decidere di riservare, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, forme apposite di finanziamento o altro intervento agevolativo. In assenza dell'offerta di formazione integrativa pubblica comunque, l'apprendistato professionalizzante e di mestiere può sempre essere attivato nell'ambito della disciplina contrattuale di appartenenza e l'offerta formativa pubblica si intenderà obbligatoria solo nel momento in cui sarà disciplinata nell'ambito della regolamentazione regionale e, soprattutto, realmente accessibile, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale stessa.

Durata del contratto
– Quanto alla durata del contratto di apprendistato, il M.L.P.S. ha chiarito che è da riferirsi sempre alla durata della sua componente formativa, quindi per tutte e tre le tipologie dell’apprendistato. Pertanto, qualora gli obiettivi formativi vengano raggiunti prima dei termini fissati dal contratto, l’apprendistato si intende portato a buon fine e da quel momento decorrono per l’apprendista e l’azienda i termini di preavviso per il recesso o per la prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

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