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Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 34/2012 pubblicato il 19 ottobre 2012, chiarisce che in tema di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, la contrattazione collettiva non può modulare la durata della formazione utilizzando parametri diversi da quelli dell'età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. Infatti, le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice “validazione” del PFI da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.
Il quesito - Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei C.d.L. ha avanzato richiesta d’interpello per conoscere il parere in ordine alla durata della formazione in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. In particolare, è stato chiesto se siano legittime le clausole di contrattazione collettiva che prevedono la riduzione dell’impegno formativo in caso di verifica del piano formativo individuale (PFI) a opera dell’ente bilaterale oppure per altre ragioni.
La risposta del M.L.P.S. – Il Ministero del Lavoro, nel ricordare che l’individuazione della durata della formazione è affidata alle parti sociali, ha chiarito che esso può essere modificato esclusivamente in funzione della “età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire”. In altri termini è possibile prevedere che la durata standard del monte orario formativo sia ridotta, ad esempio, se il lavoratore abbia 29 anni anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato.
Non è possibile, invece, prevedere la riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale, in quanto non in linea, né con le disposizioni del D.Lgs. n. 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento e né con quelli comunitari sulla libera concorrenza. Infatti, le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice “validazione” del PFI da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.