29 aprile 2015

Apprendistato. Il periodo di preavviso segue la formazione

Il periodo di preavviso nel contratto d’apprendistato decorre al termine del periodo di formazione.

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il periodo di preavviso, in caso di risoluzione del contratto di apprendistato, scatta al termine del periodo di formazione. Infatti, l’art. 2, co. 1, lett m) del T.U. sull’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) prevede espressamente la possibilità per le parti di recedere liberamente dal contratto, con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione, ai sensi dell’art. 2118 del codice civile. Quest’ultima norma, in particolare, stabilisce che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”.

Il chiarimento arriva direttamente dalla Fondazione Studi CdL, in risposta ad un quesito giunto dalla rete.

Il quesito
– I CdL sono stati chiamati a rispondere in merito ad un quesito riguardante il contratto di apprendistato; ossia come deve comportarsi il datore di lavoro, alla vigilia della scadenza del contratto di apprendistato, quando non fornisce informazioni sulla possibilità di rinnovo, pur essendo tenuto a dare quindici giorni di preavviso in caso di risoluzione. La domanda è se tale periodo decorre entro il termine di conclusione del contratto oppure se i quindici giorni decorrono dalla scadenza del periodo di formazione.

Risposta CdL – Per rispondere al quesito posto, gli esperti della Fondazione Studi fanno riferimento all’art. 2, co. 1, lett. m) del D.Lgs. n. 167/2011 (T.U. sull’apprendistato). Premesso che la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le parti hanno la possibilità di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile.


Quindi, al termine del periodo formativo la decisione di risolvere il contratto è lasciata alle parti che potranno decidere di farlo senza giustificazioni. In questo caso, tuttavia, pur non essendo richieste motivazioni, sarà necessario comunicare in forma scritta la volontà di recedere all’altra parte e calcolando il preavviso, tenendo conto della data di conclusione del contratto.

È chiaro che se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Infine, i CdL precisano che il periodo di preavviso precisa che tale possibilità è consentita solo al termine del periodo formativo, infatti, l’articolo 2, comma 1 lettera l) non consente al datore di lavoro di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
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