Nel contratto d’apprendistato il periodo feriale interrompe il periodo di preavviso. Infatti, ai sensi dell’art. 2109 c.c., ultimo comma, non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso. Tale periodo, in particolare, corrisponde al livello con cui si era inquadrati da apprendista.
A chiarirlo è la Fondazione Studi CdL in merito a un quesito giunto dalla rete.
Il quesito – Gli esperti della Fondazione Studi CdL sono stati interrogati in merito alla decorrenza del periodo di preavviso nel contratto di apprendistato; e, in particolare, se sia possibile cumulare tale preavviso con il periodo feriale.
La risposta – Presa visione del quesito su esposto, i CdL ricordano che il contratto di apprendistato – a differenza di quello a tempo indeterminato – è caratterizzato dalla facoltà di recesso riconosciuta al datore di lavoro una sola volta alla conclusione del periodo formativo, con preavviso, ma senza obbligo di motivazione. A tal proposito, viene precisato che il recesso (ex art. 2118 c.c.) è esercitabile solo in un giorno, quello esattamente coincidente con il termine del periodo di apprendistato; mentre fino al giorno antecedente e a partire da quello successivo al compimento di tale termine, si applica la disciplina comune del recesso giustificato dai contratti di lavoro a tempo.
Quindi, come sancito dall’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 167/2011 (T.U. apprendistato), successivamente modificato dall’art. 1, co. 16, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero), nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
Alla luce di quanto appena affermato, gli esperti della Fondazione Studi precisano che il periodo di preavviso da considerare è desumibile dal livello per il quale l’apprendistato è inquadrato, che nel quesito posto il IV.
Per quanto riguarda invece i giorni a partire dai quali decorre il periodo di preavviso, bisogna prendere a riferimento il momento in cui la volontà è conosciuta dall’altra parte. Laddove sopraggiungessero particolari eventi tra i quali ad esempio le ferie (come nel caso esposto), la decorrenza è interrotta, ai sensi dell’art. 2109 c.c., ultimo comma.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata