19 giugno 2014

Apprendistato. Redazione sintetica per il PFI

Il contratto di apprendistato sotto la lente del CdL

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Facilitata la redazione in forma scritta del Piano Formativo Individuale (PFI). Infatti, dopo una prima modifica di abrogazione del suddetto obbligo, il Jobs act (L. n. 34/2014) tenta di alleggerire il peso della redazione del piano formativo prevedendo che “il contratto contiene in forma sintetica, il piano formativo individuale definito sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali”. La semplicità del PFI si denota dalla possibilità di poter redigere il documento sulla base delle specifiche esigenze aziendali oppure attraverso l’utilizzo di formulari predisposti per le mansioni più generiche. A ricordarlo è la Fondazione Studi CdL che con la circolare n. 13 fornisce alcuni indirizzi interpretativi sulla nuova riforma nel lavoro, specie sul contratto di apprendistato.

Clausole di stabilizzazione –
A essere novellata è anche la clausola di stabilizzazione degli apprendisti per dotarsene di nuovi. Inizialmente, prima della conversione in legge del Jobs act, la bozza abrogava l’onere della stabilizzazione con lo scopo di liberare il mercato dell’occupazione giovanile da formalismi inutili. Obiettivo, questo, sfumato in sede di conversione in legge del testo il quale prevede ora che le aziende, che occupano al momento dell’assunzione dell’apprendista almeno 50 dipendenti, possano assumere nuovi apprendisti solo se hanno, nei trentasei mesi precedenti, proseguito a tempo indeterminato almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Gli apprendisti assunti in violazione dei citati limiti saranno considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto. Restano esclusi dal computo tutti i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

Retribuzione – Interessanti novità sono state previste anche per i contratti di apprendistato finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale viene introdotta una interessante variante riferita alla retribuzione spettante all’apprendista. In particolare viene stabilito che al lavoratore sia riconosciuto un trattamento economico che: tenga conto delle ore effettivamente prestate e retribuisca le ore di formazione nella misura almeno del 35% rispetto al monte ore complessivo.

Apprendistato professionalizzante – Con riferimento all’apprendistato professionalizzante invece, il Jobs act prevede che le aziende, in caso di mancata comunicazione da parte delle Regioni entro i 45 giorni successive all’instaurazione del rapporto di lavoro, hanno la facoltà a effettuare la formazione pubblica; qualora tale comunicazione non dovesse essere notificata nei successivi 6 mesi (vale il giorno di notifica e non di spedizione), allora le stesse aziende sono esonerate definitivamente alla erogazione della formazione pubblica per tutta la durata del rapporto di apprendistato.
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