Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 5/2013, chiarisce che l’incompatibilità tra la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere da svolgersi "in cicli stagionali" (art. 4, c. 5, D.Lgs. n. 167/2011) e le previsioni sull’onere di stabilizzazione del personale apprendista ai fini dell’assunzione di nuovi lavoratori con tale tipologia contrattuale, non trova applicazione nell’ambito delle attività stagionali. In tal caso, infatti, si applica la disciplina contrattuale che assegna eventuali diritti di precedenza ai fini di nuove assunzioni per lo svolgimento delle attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro.
Il quesito – La Federalberghi ha avanzato richiesta d’interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4, c. 5, del D.Lgs. n. 167/2011, che introduce una particolare disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere da svolgersi “in cicli stagionali”. Nel dettaglio, è stata chiesta la compatibilità della suddetta norma con le previsioni sull’onere di stabilizzazione del personale apprendista ai fini dell’assunzione di nuovi lavoratori con tale tipologia contrattuale. Al riguardo, ricordiamo che la norma in argomento prevede che “per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato".
Onere di stabilizzazione – Affinché un datore di lavoro possa stipulare nuovi rapporti di apprendistato è necessaria la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Risposta del M.L.P.S. – A causa dell’incompatibilità della disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere da svolgersi "in cicli stagionali" (art. 4, co. 5, D.Lgs. n. 167/2011) con le previsioni sull’onere di stabilizzazione del personale apprendista ai fini dell’assunzione di nuovi lavoratori con tale tipologia contrattuale, il Ministero del Lavoro ha precisato che dette previsioni non possono ritenersi applicabili anche nell’ambito delle attività stagionali. In tal caso, ai lavoratori apprendisti potranno invece trovare applicazione le discipline contrattuali che assegnano eventuali diritti di precedenza ai fini di nuove assunzioni per lo svolgimento delle attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro.
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