15 maggio 2013

Artigiani. Conta l’abitualità in caso di doppia attività

In caso di doppia attività, ai fini dell’iscrizione alla gestione art/com, non è rilevante la prevalenza, bensì l’abitualità e professionalità

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Qualora un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e un’attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore. A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 78 di ieri, ritenendo quindi superati i precedenti chiarimenti forniti con il messaggio 14905/1999.

Valutazione requisiti – Affinché un soggetto possa iscriversi nella gestione artigiani e commercianti, è necessario che dalla valutazione emergano idonei elementi probatori in ordine alla personalità della prestazione lavorativa ed all’abitualità dell’apporto conferito, da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede. Al riguardo, si ricorda che può ritenersi abituale un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come è nel caso della gestione immobiliare, oppure un’attività necessaria all’interno del processo aziendale anche se non costituisce lo scopo aziendale, quale quella di predisposizione della documentazione necessaria alla vendita. Può ritenersi abituale anche un’attività di vendita di merce online, ove sia effettuata con carattere di sistematicità e di reiterazione nel tempo.

Compiti dell’INPS – La prova circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell’abitualità spetta all’INPS. A tal proposito, la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge ed, in particolare, dell’abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso. Pertanto, si ritiene indispensabile che l’onere probatorio venga compiutamente assolto ed, a tal fine, che l’attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco. Elementi di fondamentale importanza ai fini della valutazione sono per esempio la presenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni.

Oneri accessori – In caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi è possibile usufruire della riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili di cui all’art. 116, c. 15, lett. a) della L. n. 388/2000. Tuttavia, tale riduzione non è riferibile alle fattispecie già definite, ossia quelle coperte da giudicato ovvero quelle per le quali vi è stato un pagamento senza riserva di ripetizione, mentre sarà applicata, a richiesta del soggetto interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di versamento si colloca entro il 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della Legge n. 122/10, recante la disposizione di interpretazione autentica.
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