Premessa – Estesa l’applicazione del nuovo ammortizzatore sociale. Infatti, l’ASpI e la mini ASpI – introdotti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) – si applicherà anche ai soci lavoratori delle cooperative, di cui al DPR 602/1970, che non avevano accesso alla previgente indennità di disoccupazione. A prevederlo è un decreto interministeriale (lavoro-economia) che sarà a breve disponibile sulla Gazzetta Ufficiale.
Decreto Interministeriale - Il Decreto, attuativo della legge di riforma del mercato del lavoro, determina la misura delle prestazioni ASpI e mini-ASpI da liquidarsi in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione. In particolare, per l’anno 2013, le nuove prestazioni salariali saranno liquidate per un importo pari al 20% della misura delle indennità. In sostanza, per coloro che possono contare su una retribuzione di riferimento ad esempio pari a 2.000 euro (considerato che l’ASpI viene calcolato sul 75% della retribuzione considerata) la prestazione spettante sarà di 300 euro. Per il 2013 quindi le disposizioni allegate al D.I. permetteranno prevalentemente la corresponsione della mini-ASpI, in quanto le stesse si rivolgono, più che altro, ai lavoratori che non sono stati precedentemente assoggettati alla contribuzione per disoccupazione e ciò fa venir meno una delle condizioni stabilite par l’accesso all’ASpI, cioè i 12 mesi (almeno) di contribuzione per la disoccupazione/ASpI nei 24 mesi antecedenti il termine del rapporto di lavoro.
I beneficiari – Ad essere considerati sono tutti quei soggetti, come ad esempio, i soci operai della Coop. ex D.P.R. 602/70 ossia gli artisti dipendenti che sono entrati quest’anno nella traiettoria Aspi e che, sino al 2012, non hanno potuto beneficiare di alcuna forma specifica di sostegno al reddito diversa dall’eventuale trattamento in deroga, in quanto esclusi dal sistema comprensivo degli ammortizzatori sociali e, in special modo, della disoccupazione. I lavoratori, inoltre, ai fini dell’accesso alla nuova misura devono rispettare alcuni requisiti, tra i quali: l’aver perso involontariamente la rispettiva occupazione, l’essersi trovati in stato di disoccupazione in base alle norme in vigore (D.Lgs. 181/00) e la possibilità di far valere almeno 13 settimane di contribuzione da lavoro dipendente negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.
Contributi figurativi – È bene precisare che per i periodi di ricezione della mini-Aspi sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi validi ai fini del diritto e della valutazione della pensione, nonché l’assegno per il nucleo familiare. L’indennità viene richiesta in via telematica all’INPS entro 68 giorni dalla data di spettanza del trattamento.
Allineamento aliquota ASpI – Infine, si sottolinea che il decreto in commento rende operativo il graduale allineamento dell’aliquota ASpI previsto dalla Riforma Fornero per scoraggiare l’accrescimento del costo del lavoro, in un unico colpo, dell’1,61% nei confronti di quelle aziende che hanno già integralmente esaurito il cuneo contributivo di cui alle Leggi 388/00 e 266/00 (contrazione al massimo di 1,80%). Il contributo addizionale opererà mediante incrementi annui: 0,32% per il 2013, il 2014, il 2015 ed il 2016 e 0,33% per l’anno 2017.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata