13 marzo 2012

Assistenza disabili. I chiarimenti dell’INPS

Modificata la disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili che versino in particolare situazione di gravità
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa –A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 173/2011 del D.Lgs. 119/2011, che apporta importanti modifiche alla normativa relativa ai congedi e ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, l’INPS, con la circolare n. 32 del 6 marzo 2012, detta le istruzioni operative in merito alla novellata disciplina. In particolare, gli articoli interessati sono: l’art. 3 (che ridefinisce le modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale); l’art. 4 (che ridefinisce criteri e modalità per la concessione del congedo straordinario; e l’art. 6 (che restringe di fatto la platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazioni di gravità).

Il prolungamento del congedo parentale –Inprimis, l’INPS chiarisce che il diritto al prolungamento del congedo, da usufruire entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità per un periodo massimo non superiore a tre anni. A tal proposito, viene precisato che il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la presenza del genitore.

Il congedo straordinario –Per quanto riguarda il congedo straordinario, la novità sta nell’eliminazione della condizione che imponeva la fruizione dei permessi “successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità”. Inoltre, viene ridefinita la platea dei beneficiari aggiornando l’ordine di priorità tra gli stessi, stabilendo altresì, che il congedo in questione non può essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. La nuova disposizione precisa, tra l’altro, che i soggetti i quali fruiscono dei congedi straordinari per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo senza, però, il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. Giova ricordare al riguardo, che i periodi di congedo straordinario non sono rilevanti ai fini della maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Assistenza a più persone disabili –Infine, l’art. 6 del D.Lgs. 119/2011 prevede l’obbligo, per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere un disabile residente in un comune situato a distanza superiore a150 Kmrispetto a quello di residenza del lavoratore, di attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

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