Premessa - Il testo della legge di Stabilità per l’anno 2015, licenziato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre scorso, porta in dotazione numerose misure intese a dare una scossa a un mercato del lavoro ingessato dalla crisi di questi ultimi anni. Una su tutte, quella che garantisce la totale decontribuzione in favore dei datori di lavoro i quali intendono assumere nuovi lavoratori a tempo indeterminato. La forma di occupazione prevista sarà quella a “tutele crescenti” prevista dal Jobs act; pertanto, prima della sua operatività è ragionevole ritenere che occorre attendere la messa in atto del nuovo contratto che guiderà le assunzioni agevolate. Ma vediamo ora nel dettaglio la nuova misura contenuta nel ddl Stabilità 2015.
Caratteristiche generali – Partiamo innanzitutto col dire che le assunzioni agevolate saranno solo quelle effettuate dai datori di lavoro che assumono personale dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; mentre la durata dell’incentivo è triennale (36 mesi). Quindi, chi procede all’assunzione nell’anno 2015 è esente dal pagamento contributivo per ben tre anni. Verrà dunque azzerato solo il contributo del 32,70% a carico dell'azienda, con esclusione di quello a carico del lavoratore, pari al 9,19%, che sarà posto a carico dello Stato e coperto con lo stanziamento di 1 miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Campo di applicazione – A essere agevolate sono esclusivamente le assunzioni dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione del settore agricolo. L’agevolazione, inoltre, non varrà per: i lavoratori domestici e per gli apprendisti. Restano escluse altresì le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti sono stati occupati con contratto a tempo indeterminato “presso qualsiasi datore di lavoro” e non spetta alle persone che abbiano già avuto benefici su assunzioni a tempo indeterminato. Ne consegue che il lavoratore assunto deve essere alla ricerca di prima occupazione o disoccupato da almeno sei mesi o con contratti di lavoro diversi da quello standard a tempo indeterminato. Inoltre, l’agevolazione non è accessibile per i lavoratori che fanno parte di imprese collegate o controllate; inoltre, il nuovo bonus non è cumulabile con altri sgravi o riduzioni contributive.
Importo – Quanto all’importo dell’agevolazione, essa avrà un limite massimo annuo di 6.200 euro. Conti alla mano, l'azzeramento dei contributi arriverebbe fino a circa 19.000 euro di salario. La mancata contribuzione, in particolare, non avrà ripercussioni negative sui lavoratori: la norma afferma, infatti, che “resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”, il che vuol dire che i lavoratori matureranno comunque la contribuzione utile ai fini della pensione per i mesi di sgravio contributivo.
Incentivi cancellati - Ma per un’agevolazione che entra, ne escono altre due. Stiamo parlando, in particolare, stiamo parlando dello sgravio contributivo ex art. 8, c. 9 della L. n. 407/1990, ossia lo sgravio contributivo per l’assunzione di soggetti disoccupati di lunga durata (almeno 24 mesi). Lo sconto era del 50% per 36 mesi, incrementato al 100% nel Mezzogiorno e a favore delle imprese artigiane. L’altro incentivo eliminato è l’ex art. 7, c. 9 del D.Lgs. n. 167/2011 che consentiva per un anno di mantenere i benefici contributivi allo scadere del percorso di apprendistato.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata