Premessa – A distanza di circa un mese dalla firma del nuovo Codice ad uso degli ispettori del lavoro, i funzionari avvertono già le prime differenze rispetto al precedente Codice del 2006. Ora, per esempio, è assolutamente corretto e legittimo che il titolare di un'azienda che subisce un'ispezione venga avvertito dagli ispettori che è nella sua facoltà farsi assistere da un professionista e rilasciare dichiarazioni, solo al termine dell'accertamento, e ad acquisizioni istruttorie ampiamente completate. Inoltre, leggere differenze sono riscontrabili anche nelle modalità di accertamento (art. 6) che andiamo immediatamente a vedere.
Obbligo di qualifica – Innanzitutto, il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o a un suo rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento. In assenza della tessera, non è possibile procedere all’accertamento. In precedenza, invece, l'obbligo ai funzionari era imposto “contestualmente all'accesso” e, soprattutto, ciò doveva avvenire con riferimento al “soggetto da ispezionare o a un suo rappresentante”. La differenza è sostanziale, in quanto muta radicalmente il senso della stessa doverosità dell'onere imposto al funzionario di palesarsi a chi subisce il controllo (di regola il datore di lavoro) e di informarlo che quest'ultimo è stato avviato.
Assistenza all’ispezione – Estremamente interessante risulta anche l’art. 8 del Codice, il quale afferma che il personale ispettivo ha l’obbligo di informare il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un professionista abilitato, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979, affinché presenzi alle attività di controllo. In ogni caso, l’assenza di tale professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né inficia la sua validità. Nel codice comportamentale precedente, però, tale obbligo trovava spazio prima di dare inizio all’ispezione. Quindi, attualmente, l'incontro tra ispettore e titolare dell'azienda potrebbe legittimamente avvenire in qualunque momento dell'attività di accertamento.
Fase di preparazione – Altra novità importante rispetto al codice precedente riguarda l’art. 5, ossia la “preparazione dell'ispezione”. In tale fase, in sostanza, si prevede che - in base al tipo di intervento da effettuare - l'ispezione sia preceduta da un'attività di preparazione a cura degli stessi ispettori e del personale amministrativo, al fine di raccogliere le informazioni e la documentazione relative al soggetto da controllare, con ricorso alle banche dati. In particolare, a eccezione dei casi di vigilanza a vista (si tratta delle ispezioni programmate per settori di attività o per ambiti territoriali) e degli accessi brevi (ossia l’accesso ispettivo programmato per l’accertamento dell’eventuale impiego di lavoratori “in nero”), il codice stabilisce che gli elementi necessari per dare avvio alle indagini riguardano:
- la tipologia e le motivazioni dell'intervento, con allegata l'eventuale richiesta di intervento;
- l'attività svolta dal soggetto ispezionato, con indicazione di eventuali appalti pubblici affidati e del contratto collettivo applicabile;
- il “comportamento contributivo”, incluse le informazioni sulla regolarità contributiva e assicurativa e alle eventuali procedure di riscossione coattiva in corso;
- le denunce obbligatorie effettuate, le autorizzazioni rilasciate e gli eventuali contratti certificati;
- ogni ulteriore informazione messa a disposizione dall'amministrazione funzionale all'ispezione.
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