11 ottobre 2013

Attività ispettiva. Emanato il nuovo Codice

Dopo il codice di comportamento dei dipendenti, il Ministero del Lavoro emana il nuovo Codice di comportamento a uso degli ispettori del lavoro
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Prima di procedere all’ispezione, il personale ispettivo ha l’obbligo di raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerenti al soggetto da sottoporre a controllo. In particolare, bisogna acquisire ogni informazione relativa all’organigramma aziendale, alla forza lavoro denunciata, alla situazione contributiva e assicurativa, mediante la consultazione, ad esempio, dei dati presenti su: Registro delle Imprese, sistema Comunicazioni Obbligatorie online e Cassetto Previdenziale. A chiarirlo è il Ministero del Welfare che ha predisposto uno schema di codice di comportamento a uso degli ispettori del lavoro, al fine di rispondere con tempestività all’esigenza di rafforzamento di quegli strumenti atti a garantire trasparenza e integrità all’azione amministrativa, contribuendo a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Il nuovo codice andrà a sostituire quello attualmente vigente del 2006.

Modalità di accertamento - Innanzitutto, il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o a un suo rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento; inoltre, deve informare il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979 affinché presenzi alle attività di controllo e verifica. In particolare, gli accertamenti ispettivi consistono, di norma, nell’identificazione delle persone presenti, nell’acquisizione delle dichiarazioni, nell’esame della documentazione aziendale eventualmente presente, nella descrizione delle lavorazioni svolte, anche in relazione alla valutazione del rischio assicurato e alla situazione della sicurezza sul lavoro. Qualora all’atto del primo accesso, non si riscontrino difformità tra la situazione aziendale rilevata dalla consultazione anticipata delle banche dati e quella constatata in sede ispettiva, non ravvisandosi alcun elemento indiziario di irregolarità, la verifica ispettiva potrà essere conclusa immediatamente senza dare ulteriore corso all’accertamento.

Verbalizzazione - Una volta terminate le attività di verifica, comunque a conclusione della visita ispettiva, il personale ispettivo redige il verbale di primo accesso, che deve riportare i contenuti previsti dall’art. 13, c. 1, del D.Lgs. n. 124/2004. Nel dettaglio, nel predetto verbale, il personale ispettivo provvede ad effettuare l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e a descrivere puntualmente le modalità del loro impiego avendo cura di specificare le mansioni svolte e ogni altra utile notizia concernente il contesto lavorativo di riferimento. Nel caso in cui non sia possibile definire l’accertamento sulla base della documentazione già prodotta in ottemperanza al verbale di primo accesso, pertanto siano necessarie ulteriori indagini, il personale ispettivo rilascia un verbale interlocutorio contenente la richiesta motivata di documenti ed informazioni, nonché l’espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in corso. Il verbale va trasmesso tempestivamente all’ufficio di competenza della propria Amministrazione affinché questa provveda a inoltrarlo alle altre Amministrazioni per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Consultazione pubblico – Al riguardo, il Ministero del Welfare ha aperto una consultazione pubblica. Infatti, chi vorrà far pervenire le proprie indicazioni e suggerimenti, potrà farlo inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica divIsegrgen@lavoro.gov.it entro e non oltre il 28 ottobre 2013.

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